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STUDIO ASSOCIATO PERUZZI TRIGGIANI DANI
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Tel. 0571 994128

 
 
CIRCOLARE BIMESTRALE N. 3 DEL 10/04/2005

SOMMARIO
- CIRCOLARE BIMESTRALE N. 3 DEL 10/04/2005
- CHEK UP MEDICO AI DIPENDENTI - LA DISCIPLINA FICALE E CONTRIBUTIVA
- NON RESIDENTI TITOLARI DI CO CO CO - OBBLIGO CONTRIBUTIVO/MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA - PRECISAZIONI
- L’INPS RECUPERA I CONTRIBUTI PER I VECCHI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
- NUOVI CODICI TRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE DELLE RITENUTE VERSATE IN ECCEDENZA
- NUOVI VALORI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI
- FLUSSI DI INGRESSO PER LAVORATORI EXTRACOMUNITARI E NEOCOMUNITARI
- IL CONTRATTO DI LAVORO A CHIAMATA
- LO SCONTO CONTRIBUTIVO ALLE IMPRESE DILI
- INAIL - COEFFICIENTE PER LA RATEAZIONE DEL PREMIO E SGRAVIO EDILI
- LA GIURISPRUDENZA
- SCADENZARIO LAVORO: APRILE 2005 PRIMI GIORNI DI MAGGIO 2005
 

CIRCOLARE BIMESTRALE N. 3 DEL 10/04/2005


Clicca sul logo qui sopra per scaricare la circolare nel formato Pdf

CHEK UP MEDICO AI DIPENDENTI - LA DISCIPLINA FICALE E CONTRIBUTIVA

Con la circolare n. 168 del 21 dicembre 2004 l’INPS, adeguandosi al parere espresso dall’Agenzia delle entrate con risoluzione del 10 marzo 2004 nr. 34/E, ha confermato l’esclusione anche dalla base imponibile contributiva del corrispettivo delle spese mediche sostenute dal datore di lavoro per check up medici, che la generalità dei lavoratori dipendenti può fruire gratuitamente presso struttura medica esterna all’azienda.

Ripetiamo pertanto i criteri espressi dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ora validi anche per l’esclusione di tali prestazioni dalla base imponibile ai fini contributivi.

In base al combinato disposto dell’art. 51 c. 2 lettera f) e dell’art. 100 c. 1 del TUIR, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente le spese sostenute direttamente dal datore di lavoro per opere e servizi messi a disposizione dei dipendenti, o dei familiari indicati nell’art. 13 del TUIR fiscalmente a carico dello stesso, alle seguenti condizioni:

·         Deve trattarsi di opere e servizi messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie omogenee degli stessi;

·         Tali opere e servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto;

·         La spesa deve essere sostenuta volontariamente e non in adempimento di un vincolo contrattuale.

L’esclusione dal reddito vale anche nel caso in cui il servizio sia reso da strutture esterne all’azienda, purché il dipendente risulti estraneo al rapporto che intercorre tra l’azienda e l’effettivo prestatore dei servizi ed in particolare non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda, in relazione alla fornitura del servizio sanitario.

Al contrario, eventuali somme erogate direttamente ai dipendenti in relazione a tali servizi, sono invece integralmente assoggettate a contribuzione e a tassazione.

NON RESIDENTI TITOLARI DI CO CO CO - OBBLIGO CONTRIBUTIVO/MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA - PRECISAZIONI

Co co co non residenti

L’INPS ha emanato la circolare n. 164 del 21 dicembre 2004 nella quale precisa il sistema contributivo applicabile ai soggetti non residenti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto.

Ebbene, in forza della assimilazione del reddito derivante da CO CO CO al reddito da lavoro dipendente, norma che ha valenza anche contributiva, l’INPS precisa che, salvo quanto previsto da eventuali specifiche convenzioni stipulate tra l’Italia ed il paese di residenza del collaboratore, il compenso deve essere assoggettato alla disciplina contributiva dello stato nel quale viene svolta la prestazione.

Di conseguenza, qualora un soggetto residente all’estero svolga attività di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto in Italia, dovrà essere iscritto alla gestione separata presso l’INPS (salvo, come detto sopra, quanto previsto da eventuali convezioni).

Modalità di iscrizione alla Gestione separata

Si segnala inoltre che l’INPS, con messaggio n. 1968 del 19 gennaio 2005, ha precisato che, alla richiesta di iscrizione alla gestione separata di nuovi collaboratori a progetto, non serve allegare il contratto che ne determina l’obbligo.

Tale documento, infatti, oltre a non essere di per se sufficiente a dimostrare la tipologia del rapporto, non è nemmeno richiesto dalle norme che sanciscono l’obbligo di iscrizione le quali prevedono che il soggetto iscrivibile fornisca i seguenti dati:

·         tipologia di attività;

·         dati anagrafici;

·         codice fiscale;

·         domicilio.

L’INPS RECUPERA I CONTRIBUTI PER I VECCHI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

Con messaggio n. 984 del 11 gennaio 2005, l’INPS informa che sta inviando avvisi bonari ai datori di lavoro che hanno occupato lavoratori con contratto di formazione e lavoro nel periodo da novembre 1995 a maggio 2001, fruendo di sgravi contributivi superiori a quelli ammessi dall’Unione Europea con decisione del 11.5.1999.

Si ricorderà infatti che, con tale decisione, l’Unione Europea aveva bocciato i ricorsi precedentemente proposti dall’Italia avverso il provvedimento che limitava i benefici contributivi concessi con le modalità allora previste per i CFL.

In seguito a tale pronuncia l’INPS aveva inviato a tutti i datori di lavoro che avevano occupato lavoratori con CFL nel periodo sopra specificato, una lettera nella quale chiedeva di precisare se i benefici fruiti rientravano nei parametri imposti dall’UE (messaggio INPS n. 375 del 13 dicembre 2002).

Ora l’Istituto passa alla fase operativa e, con avviso bonario, richiede gli sgravi che ritiene fruiti in misura superiore a quanto spettante. Si tratta in genere della quota di contribuzione eccedente il 25%.

Avverso tale richiesta è possibile ricorrere in sede amministrativa o in via giudiziaria.

NUOVI CODICI TRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE DELLE RITENUTE VERSATE IN ECCEDENZA

L’agenzia delle Entrate, con messaggio n. 9 del 18 gennaio 2005, ha istituito tre nuovi codici tributo che i sostituti d’imposta dovranno utilizzare, a partire dal versamento da effettuare entro il 16 febbraio 2005, per la compensazione nel modello F24, di ritenute versate in eccedenza:

·         6781 – eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta 770 semplificato;

·         6782 – eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 semplificato;

·         6783 – eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 ordinario.

Nella compilazione del modello F24 gli importi riferiti a tali codici andranno esposti nella colonna “importi a credito compensati” della sezione Erario con l’indicazione dell’anno cui si riferisce il credito espresso in forma AAAA.

Di conseguenza il codice tributo 1678, finora utilizzato per le compensazioni, dovrà essere utilizzato esclusivamente per la compensazione delle eccedenze di versamenti scaturenti dai quadri RZ dei modelli Unico Società e Unico enti non commerciali ed equiparati.

NUOVI VALORI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Con le circolari n. 26 del 14 febbraio 2005, l’INPS aggiorna i valori di riferimento per il calcolo delle integrazioni salariali e della indennità di mobilità mentre, con la circolare n. 21 del 4 febbraio 2005, aggiorna i valori per la determinazione della contribuzione per l’anno 2005.

Riepiloghiamo i valori di maggiore interesse per la generalità dei datori di lavoro.

Indennità di mobilità e integrazioni salariali

I lavoratori sospesi dal lavoro con ricorso alla cassa integrazione, ricevono dall’INPS una indennità il cui ammontare massimo mensile viene aggiornato annualmente.

I valori validi per l’anno 2005 sono i seguenti:

Retribuzione mensile del lavoratore

Indennità mensile in Euro

Al lordo della riduzione del 5,54%

Al netto della riduzione del 5,54%

Tutti i settori

Settore edile

Tutti i settori

Settore edile

Fino a Euro 1.773,19

819,62

983,54

774,21

929,05

Oltre Euro 1.773,19

985,10

1.182,12

930,53

1.116,63

Anche l’indennità di mobilità concessa ai lavoratori licenziati in seguito a procedure di mobilità viene aggiornata annualmente; i valori validi per il 2005 sono i seguenti:

Retribuzione mensile del lavoratore

Indennità mensile in Euro

Al lordo della riduzione del 5,54%

Al netto della riduzione del 5,54%

Fino a Euro 1.773,19

819,62

774,21

Oltre Euro 1.773,19

985,10

930,53

Minimale di retribuzione imponibile

La contribuzione deve essere determinata su una retribuzione non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva e comunque non inferiore al 9,5% del trattamento di pensione minimo valevole nell’anno.

Nel 2005 il trattamento minimo di pensione è pari a Euro 420,43; conseguentemente il minimale giornaliero applicabile alla generalità dei lavoratori è pari a Euro 39,94.

Riportiamo nella tabella che segue, i minimali per le principali categorie di lavoratori:

SETTORE

IMPORTI PER QUALIFICA

DIRIGENTE

IMPIEGATO

OPERAIO

Euro giorno

Euro mese

Euro giorno

Euro mese

Euro giorno

Euro mese

Industria

110,50

2.873,00

39,94

1.038,00

39,94

1038,00

Artigianato

 

 

39,94

1.038,00

39,94

1.038,00

Commercio Credito E Assicurazioni

110,50

2.873,00

39,94

1.038,00

39,94

1.038,00

Agricoltura

88,42

2.299,00

46,63

1.212,00

35,54

924,00

Spettacolo

90,66

2357,00

39,94

1.038,00

39,94

1.038,00

Agenti Di Assicurazione Ingestione Libera

C. UFF. E 1^ CAT.

IMP. 2^ E 3^ CAT

 

 

39,94

1.038,00

39,94

1.038,00

Per i lavoratori impiegati con contratto a tempo parziale il minimale da rispettare sarà così determinato: minimale giornaliero moltiplicato per 6 giorni e diviso per il numero di ore ordinarie settimanali previste dal C.C.N.L. per i lavoratori a tempo pieno. In caso di orario settimanale contrattuale pari a 40 ore, il minimale orario sarà pari a Euro 5,99.

Limite minimo settimanale per l’accreditamento dei contributi

Esiste un importo minimo di retribuzione imponibile, richiesto per ogni settimana, per poter garantire la copertura contributiva ai fini pensionistici.

Tale limite per l’anno 2005 è pari a Euro 168,17 settimanali corrispondenti a 8.744,84 annui.

Altri valori

Contribuzione apprendisti – le imprese diverse da quelle artigiane versano, a loro carico, il contributo fisso settimanale di Euro 2,85 e 2,94 rispettivamente per lavoratori non soggetti e soggetti all’INAIL; il contributo fisso settimanale dovuto dalle imprese artigiane è pari Euro 0,02.

Tetto contributivo pensionabile - l’importo valevole per l’anno 2005 ammonta a Euro 84.049,00.

Tale limite massimo di retribuzione imponibile, interessa:

·         i lavoratori dipendenti privi di anzianità contributiva al 1.1.1996;

·         coloro che esercitano l’opzione per il sistema pensionistico contributivo;

·         i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’INPS.

Contribuzione aggiuntiva dell’1% - il limite di retribuzione imponibile oltre la quale scatta l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dei lavoratori passa a Euro 38.641,00 annui. Ricordiamo che questa disposizione si applica a tutti i regimi pensionistici che prevedono un’aliquota contributiva a carico del lavoratore inferiore al 10%.

La circolare INPS precisa che i datori di lavoro che hanno calcolato i contributi relativi al mese di gennaio 2005 in base ai vecchi valori, possono regolarizzare le posizioni, senza aggravio di ulteriori o­neri, entro il 16.05.2005.

 

FLUSSI DI INGRESSO PER LAVORATORI EXTRACOMUNITARI E NEOCOMUNITARI

Nella G.U. del 02 febbraio 2005, è stato pubblicato il decreto che definisce, per l’anno 2005, le quote di lavoratori stranieri extracomunitari e neocomunitari ammessi in Italia per lavoro stagionale e non.

La pubblicazione del decreto è stata preceduta dalle circolari n. 1 e 2 del 25 gennaio 2005 con le quali il Ministero del Lavoro ha reso note le modalità di presentazione delle domande.

La novità rilevante consiste nel fatto che le domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti nella Gazzetta Ufficiale e quindi a partire dal 3 febbraio 2005. Le domande eventualmente presentate prima non sono state prese in considerazione.

La presentazione della domanda può avvenire solo mediante raccomandata, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio di svolgimento dell’attività, inviata da ufficio postale dotato di affrancatrice che riporti la data e l’ora di spedizione.

Le domande vanno compilate sulla modulistica appositamente predisposta in base alla cittadinanza del soggetto da assumere (extracomunitario o neocomunitario) e alla tipologia del contratto (lavoro domestico e non).

In ogni caso la domanda dovrà contenere :

·         i dati identificativi del richiedente e, nel caso di richiesta nominativa, anche i dati del cittadino straniero:

·         la tipologia contrattuale offerta, l’indicazione dell’inquadramento e il trattamento economico e normativo che non deve essere inferiore a quanto disposto dalla contrattazione collettiva;

·         l’indicazione delle modalità di alloggio del lavoratore.

Alla domanda vanno allegati:

·         il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (per le imprese);

·         documentazione attestante la capacità reddituale del richiedente;

·         copia del contratto di lavoro sottoscritto dal lavoratore la cui validità sarà subordinata al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

·         copia del documento di identità del richiedente (e del permesso di soggiorno qualora si tratti di richiedente straniero);

·         copia del passaporto o di documento di identità valido per l’espatrio del cittadino straniero.

Il nulla osta rilasciato dalla Direzione del lavoro viene spedito alla residenza estera del lavoratore (se si tratta di extracomunitario) per consentirgli l’ingresso in Italia.

Una volta entrato in Italia il cittadino straniero dovrà recarsi, entro 8 giorni, alla Questura per il rilascio del permesso di soggiorno.

Nel caso di cittadino neocomunitario, lo stesso potrebbe trovarsi già in Italia. Non avrà quindi bisogno del nulla osta per l’ingresso in Italia ma, una volta in possesso dell’autorizzazione rilasciata dalla DPL (Direzione Provinciale del Lavoro), dovrà in ogni caso recarsi alla Questura per il rilascio della carta di soggiorno.

A questo punto si può instaurare il rapporto di lavoro.

IL CONTRATTO DI LAVORO A CHIAMATA

Nella circolare Bimestrale n°6 del 2004 abbiamo ripreso la trattazione del contratto di lavoro a chiamata in occasione dell’emanazione del D. Lgs. n. 251 del 2004 che ha modificato il D. Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi).

Con tale provvedimento sono state ampliate le possibilità di ricorso al contratto di lavoro a chiamata.

Ora il Ministero del Lavoro interviene con la circolare n. 4 del 2 febbraio 2005 fornendo alcuni chiarimenti.

In seguito a tali precisazioni possiamo ora concludere che il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato:

1.      con giovani di età inferiore ai 25 anni disoccupati o inoccupati. A tale proposito la circolare precisa il significato da attribuire ad entrambi i termini. Disoccupato: soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa secondo le modalità definite dai servizi competenti. Inoccupato: giovane di età inferiore ai 25 anni che, senza aver svolto in precedenza alcuna attività lavorativa, sia alla ricerca di occupazione da più di 6 mesi.

2.      con soggetti ultra quarantacinquenni, disoccupati (secondo la definizione data al punto precedente) espulsi dal ciclo produttivo in senso ampio (anche mediante incentivazione all’esodo) o iscritti alle liste di mobilità.

3.      per le ipotesi previste dai contratti collettivi. In assenza delle previsioni contrattuali, il Ministero del lavoro ha individuato tali ipotesi aggiuntive nelle tipologie di lavoro previste dal R.D. n. 2657/1923. L’elencazione completa è stata riportata nella circolare n°6 del 2004, con la circolare richiamata il Ministero precisa che le attività indicate nella norma richiamata devono essere considerate come “parametro di riferimento oggettivo” senza dover rispettare le altre limitazioni previste dalla disposizione richiamata, a suo tempo emanata per individuare i lavori definiti “discontinui”.

4.      per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 37 del D. lgs. n. 276/2003. Tali periodi sono ora stati così individuati: a) week end – periodo che va dal venerdì pomeriggio dopo le ore 13,00 fino alle 6,00 del lunedì mattina; b) vacanze natalizie – periodo che va dal 1 dicembre al 10 gennaio; c) vacanze pasquali – periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo; d) ferie estive – i giorni compresi tra il 1 giugno e il 30 settembre.

Forma del contratto

Il contratto deve avere forma scritta e deve contenere le seguenti indicazioni:

a)      durata e ipotesi oggettive e soggettive che legittimano il ricorso a tale contratto;

b)      luogo e modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore e del preavviso di chiamata che non può essere inferiore ad un giorno;

c)      trattamento normativo ed economico spettante per la prestazione e, ove prevista, la relativa indennità di disponibilità;

d)      indicazione delle forme e delle modalità (scritte o verbali) mediante le quali il datore di lavoro può richiedere la prestazione e le modalità di rilevazione della prestazione adottate in azienda;

e)      tempi e modalità di pagamento della prestazione;

f)        eventuali misure di sicurezza adottate.

L’indicazione di tali elementi può essere effettuata anche mediante rinvio alla contrattazione collettiva applicata, qualora la stessa abbia regolato quanto specificato nei punti precedenti.

Per espressa previsione delle norme che l’hanno istituito, il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato anche a tempo determinato al di fuori delle ipotesi previste dalla l. 368/2001.

La circolare precisa inoltre che la collocazione temporale della prestazione è assolutamente libera e viene lasciata all’autonomia contrattuale delle parti. Di conseguenza non trova applicazione la disciplina del lavoro a tempo parziale in quanto il lavoro intermittente rappresenta una particolare fattispecie contrattuale autonoma.

Adempimenti amministrativi

La circolare pone l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di comunicare ai servizi per l’impiego l’avvenuta assunzione entro 5 giorni, precisando che tale adempimento scatta solo dal momento della sottoscrizione del contratto e non ogni volta che il lavoratore viene chiamato.

Anche tutti gli altri adempimenti (comunicazione all’INAIL, iscrizione a libro matricola e paga) saranno effettuati una solo volta al momento della costituzione del rapporto.

Resta a carico del datore di lavoro l’obbligo di informare annualmente le rappresentanze sindacali, ove presenti, circa l’andamento delle assunzioni con contratto di lavoro intermittente e le relative chiamate.

Cumulo con altri contratti di lavoro

La circolare non esclude la possibilità, per il lavoratore, si sottoscrivere più contratti di lavoro intermittente o anche di altra tipologia, con diversi datori di lavoro.

L’unico limite posto è la loro compatibilità in modo che non siano tra loro di ostacolo con i vari impegni assunti dal lavoratore.

Indennità di disponibilità

Qualora pattuita nel contratto individuale, va corrisposta a consuntivo alla fine del mese.

Per i contratti stipulati nelle ipotesi previste nel precedente punto 4., il diritto all’indennità matura per il periodo precedente e per quello successivo alla prestazione, solo nel caso di effettiva chiamata.

Inoltre, precisa la circolare, nel caso di malattia o di altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore deve informare il datore di lavoro e, in questo caso, per il periodo di temporanea indisponibilità, non matura il diritto alla relativa indennità.

L’indennità in esame non è utile ai fini del calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive.

Trattamento economico, normativo, previdenziale

Per i periodi di attività il lavoratore deve ricevere un trattamento economico e normativo pari a quello spettante ad un soggetto di pari livello che svolga le stesse mansioni. Durante tale periodo matura tutti gli istituti contrattuali e di legge in proporzione alla prestazione effettivamente svolta.

Durante il periodo di disponibilità non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura trattamento economico salvo, se pattuita, l’indennità di disponibilità.

Trattamento contributivo e fiscale

Il corrispettivo delle prestazioni così come la eventuale indennità di disponibilità sono reddito di lavoro subordinato e sono quindi soggette a contributi e ritenute come la normale retribuzione.

In ogni caso non c’è l’obbligo di rispettare il minimale contributivo.

La circolare del Ministero del lavoro rimanda a successive istruzione che saranno emanate dall’INPS e dall’Agenzia delle entrate, per particolari problemi legati rispettivamente alle prestazioni previdenziali ed alla corretta determinazione delle ritenute.

LO SCONTO CONTRIBUTIVO ALLE IMPRESE DILI

Con D.M. del 1 dicembre 2004, pubblicato sulla G. U. del 1 febbraio 2005, il Ministero del Lavoro ha confermato, per l’anno 2004, la riduzione contributiva alle imprese edili nella misura dell’11,50% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per gli operai occupati a tempo pieno (40 ore settimanali).

La riduzione si applica sulla contribuzione diversa da quella dovuta al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti.

I contributi INPS potranno essere recuperati entro il 3° mese successivo a quello nel quale l’INPS emanerà la relativa circolare esponendoli nel quadro D del modello DM10 preceduti dal codice “L207”.

Poiché il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto delle disposizioni che consentono la fruizione della fiscalizzazione e dello sgravio (rispetto dei contratti, iscrizione alle casse edili ecc.) i datori di lavoro che non avessero ancora provveduto, dovranno inviare all’INPS dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dalle casse edili.

A tale proposito l’INAIL ha emanato il comunicato del 1 febbraio 2005 con il quale precisa che, per utilizzare lo sconto contributivo, i datori di lavoro devono produrre specifica autocertificazione della regolarità contributiva nei confronti della cassa edile. La dichiarazione va resa sul modello prelevabile anche dal sito dell’Istituto.

INAIL - COEFFICIENTE PER LA RATEAZIONE DEL PREMIO E SGRAVIO EDILI

Il 16 febbraio è scaduto il termine per operare l’autoliquidazione del premio INAIL il cui pagamento può avvenire in unica soluzione o in quattro rate scadenti il 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre.

L’INAIL, con nota del 14 febbraio 2005, ha reso noto il tasso di interesse da applicare alla rate successive alla prima che è pari al 2,66%.

Conseguentemente, in caso di rateazione, le rate successive alla prima vanno ricaricate di interessi determinati moltiplicando ogni rata per il coefficiente riportato nella tabella che segue:

Scadenze 2005

Coefficiente

16 maggio

0,006486027

16 agosto

0,013190685

16 novembre

0,019895342

Per le posizioni assicurative aperte alla fine dell’anno scorso, per le quali al 16 febbraio non si conoscevano le basi di calcolo per la determinazione del premio dovuto, il termine per procedere all’autoliquidazione scade il 16 giugno prossimo.

Nell’ipotesi in cui anche in questo caso si optasse per il pagamento in forma rateale, si dovrà procedere al pagamento del 50% del premio, entro il 16 giugno.

Per le due rate successive si dovranno utilizzare i coefficienti sotto riportati:

Scadenze 2005

Coefficiente

16 agosto

0,004445479

16 novembre

0,011150137

LA GIURISPRUDENZA

La manifestazione di volontà delle parti nella qualificazione del rapporto di lavoro.

Sentenza Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 20660 del 25 ottobre 2004

La sentenza richiamata sottolinea l’importanza dell’effettivo comportamento assunto dalla parti nella svolgimento del rapporto di lavoro.

Non è infatti sufficiente definire autonomo un rapporto di lavoro per evitare un diverso inquadramento, qualora il comportamento assunto dalle parti nello svolgimento dello stesso configuri, per esempio, la subordinazione.

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PER MINACCE

Sentenza Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 22532 del 1 dicembre 2004

Le minacce rivolte ad un superiore in risposta ad un ordine dallo stesso impartito, configurano giusta causa di licenziamento. Nel caso esaminato dalla Corte il lavoratore aveva rivolto al proprio superiore l’espressione:”ti aspetto fuori”.

SCADENZARIO LAVORO: APRILE 2005 PRIMI GIORNI DI MAGGIO 2005