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STUDIO ASSOCIATO PERUZZI TRIGGIANI DANI
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Tel. 0571 994128

 
 
CIRCOLARE BIMESTRALE N. 2 DEL 28/02/2005

SOMMARIO
- CIRCOLARE BIMESTRALE N. 2 DEL 28/02/2005
- CONTRIBUTI 2005 GESTIONE SEPARATA EX 10%
- ENASARCO - VARIATE LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE AL FONDO PREVIDENZA
- FINANZIARIA 2005 – IL PROVVEDIMENTO COMMENTATO
 

CIRCOLARE BIMESTRALE N. 2 DEL 28/02/2005


Clicca sul logo qui sopra per scaricare la circolare nel formato Pdf

CONTRIBUTI 2005 GESTIONE SEPARATA EX 10%

Come previsto dall’art. 45 del D.L. 269/03, dal 1° gennaio 2005 l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS (ex 10%) aumenta dello 0,20%.

L’aumento interessa tutti i soggetti che non sono iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria e che non sono titolari di pensione diretta. Si tratta quindi dei collaboratori a progetto, dei collaboratori coordinati e continuativi e dei liberi professionisti privi di casse ed enti di categoria.

Sempre a far data dal 1° gennaio sono stati variati anche:

· il primo tetto contributivo valido per l’applicazione del contributo aggiuntivo dell’1% che passa da euro 37.883,00 a euro 38.641,00;

· il massimale annuo oltre il quale decade l’obbligo di contribuzione portato da euro 82.401,00 a euro 84.049,00.

È inoltre istituito un minimale contributivo per l’anno 2005 pari a euro 13.133,00, valido solo ai fini del diritto al percepimento delle prestazioni a carico della gestione separata. In pratica si continuerà a versare i contributi solo sulle somme effettivamente corrisposte agli iscritti, senza tener conto del minimale, ma l’Istituto accrediterà l’intero anno solo se i contributi sono stati versati su un imponibile pari o superiore a detto limite. In caso contrario, l’accreditamento verrà riproporzionato a quanto effettivamente versato.

Un’altra novità riguarda gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro. Come previsto dall’art. 43 del D.L. 269/03 convertito in Legge 326/03 e modificato dall’art. 1 comma 157 Legge 31 dicembre 2004 nr. 306, da gennaio 2005 anche i contributi di questi soggetti sono confluiti alla gestione separata ma non sono tenuti al versamento del contributo per la maternità dello 0,50%.

Sono iscritti alle gestione separata dell’INPS anche i lavoratori autonomi occasionali ma solo nel caso in cui il compenso annuo superi i 5.000,00 euro. Per detti soggetti si applicano le aliquote del 18% o 19% a seconda del superamento o meno del primo tetto contributivo.

Le aliquote per l’anno in corso sono pertanto così fissate:

Categoria

Reddito Imponibile

Totale aliquota

Titolari di pensione indiretta o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria

Fino a € 84.049,00

10%

Pensionati titolari di pensione diretta

Fino a € 84.049,00

15%

Non pensionati e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria

Fino a € 38.641,00

18%

Da € 38.641,01
a € 84.049,00

19%

Associati in partecipazione

Fino a € 38.641,00

17,50%

Da € 38.641,01
a € 84.049,00

18,50%

Si ricorda che i contributi previdenziali degli iscritti alla gestione separata sono:

· per 1/3 a carico del collaboratore a progetto o del collaboratore coordinato e continuativo e per 2/3 a carico del committente;

· per il 45% a carico dell’associato in partecipazione e per la parte restante (55%) a carico dell’associante;

totalmente a carico del libero professionista che ha comunque la facoltà di addebitare al cliente un importo a titolo di rivalsa, pari al 4% del compenso.

ENASARCO - VARIATE LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE AL FONDO PREVIDENZA

Come previsto dal regolamento adottato dall’Ente nell’anno 2004, i contributi ENASARCO da versare sulle somme maturate nell’anno 2005 subiscono un aumento dello 0,50%, un ulteriore aumento è previsto per l’anno 2006.

Le nuove percentuali sono così determinate:

Decorrenza

Aliquota

Dal

Al

01.01.2004

31.12.2004

12,50%

di cui 1% destinato al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà e la restante parte destinata al calcolo per l’erogazione delle pensioni di vecchiaia, inabilità e invalidità;

01.01.2005

31.12.2005

13,00%

01.01.2006

 

13,50%

Come noto i contributi sono per il 50% a carico dell’agente e per il 50% a carico del preponente (6,5% a carico di ciascuna delle due parti) nel limite complessivo annuo (quota agente più quota preponente) di euro 24.548,00 nel caso di agente monomandatario e di euro 14.027,00 nel caso di incarico di agenzia ad agente plurimandatario.

Sono fissati inoltre nuovi limiti per il minimale contributivo:

1)        euro 700,00 per agente monomandatario;

2)        euro 350,00 per agente plurimandatario.

In caso di adeguamento al minimale contributivo l’onere è totalmente a carico del preponente. Resta inteso che per le somme maturate nel 2004, ancorché corrisposte nel 2005, si applicano le vecchie aliquote e i relativi minimali.

 

FINANZIARIA 2005 – IL PROVVEDIMENTO COMMENTATO

Premessa

Per facilitarne l’approvazione parlamentare, la finanziaria 2005 è stata predisposta in un solo mega-articolo suddiviso in centinaia di commi, i riferimenti ai vari argomenti rinviano quindi al numero del comma dell’articolo unico.

Le norme sulle quali si concentra questo commento sono quelle che interessano il rapporto tra datore di lavoro e il personale dipendente.

Riepilogo

La legge finanziaria 2005, nr. 311 del 30 dicembre 2004 è stata approvata definitivamente il 29 dicembre, il provvedimento formato da un solo articolo suddiviso in ben 572 commi, è stato pubblicato sulla GU. nr. 306 del 31 dicembre 2004 supplemento ordinario nr. 192/L.

Le disposizioni relative, salvo diversa esplicita precisazione, entrano in vigore il 1° gennaio 2005.

Di seguito riepiloghiamo gli argomenti oggetto di commento, e una tabella riepilogativa delle principali scadenze legate al provvedimento.

In calce al commento abbiamo riportato anche l’indice degli argomenti trattati dalla finanziaria 2005 ma non commentati in quanto relativi ai temi più disparati.

Tabella indice

Finanziaria 2005

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Comma

Argomento

Commento

137

Pignoramento e cessione dello stipendio

147-148

Interventi vari in materia previdenziale

149

Trasmissione dei certificati di malattia

157-158

Previdenza per associati in partecipazione e gestione INPS dei parasubordinati

239

Contribuzione figurativa

347-348

Riduzione dell’IRAP

349-353

Nuove aliquote IRPEF e deduzioni per familiari

414

Sanzioni per omesse ritenute

505

Tassazione dei contributi per assistenza sanitaria

559

Assegno per il nucleo familiare

572

Entrata in vigore

Elenco degli argomenti non commentati

Le scadenze della Finanziaria 2005

Data

Descrizione

Comma

16 del mese successivo

Comunicazione telematica dei dati delle dichiarazioni d’intento

381-385

31.01.2005

Aumento degli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali

300

Febbraio 2005

Revisione con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 degli studi di settore già precedentemente individuati.

400

31.03.2005

Cariche pubbliche e incarichi sindacali - Domanda di accredito figurativo dei contributi

239

31.03.2005

Sanatoria perizie per affrancamenti di terreni e partecipazioni

428

01.06.2005

Trasmissione all’INPS, per via telematica, dei certificati di malattia con l’indicazione della relativa diagnosi.

149

Giugno 2005

Affrancamento riserve

473-478

30.06.2005

Istanza di rimborso accise su gasolio per autotrazione

517

30.06.2005

Affrancamento di terreni e partecipazioni

376

30.06.2005

Istanza di rimborso accise sul gasolio per autotrazione

517

01.07.2005

Attivazione inoltro telematico delle informazioni bancarie

404

2006

Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 gli acconti d’imposta saranno del 99% per l’IRPEF e del 100% per L’IRE

301

31.01.2008

Termine per presentare presso le sedi periferiche INPS la domanda per ottenere l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

272

137. Pignoramento e cessione dello stipendio

Sono state estese al settore privato le norme che regolano il pignoramento e la cessione dello stipendio per i dipendenti del settore pubblico (L. n. 180/1950).

Pertanto, anche nel settore privato risulta applicabile la seguente disciplina:

Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza (omissis) sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;

2) omissis (non riguarda il settore privato);

3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all’impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

In base alla medesima legge possono contrarre prestiti, cedendo quote del proprio stipendio, i lavoratori assunti a tempo indeterminato da almeno 5 anni o 10 anni per prestiti di corrispondente durata.

In questo caso la cessione dello stipendio non può superare un quinto dello stesso al netto delle ritenute di legge.

La norma limita inoltre la possibilità di accesso a tali forme di credito attraverso i seguenti istituti: gli istituti di credito e previdenza; l’istituto nazionale delle assicurazioni; le società di assicurazioni legalmente esercenti; gli istituti e le società esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice; le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.

È chiaro che l’applicazione di tale disposizione necessita di un interveto chiarificatore da parte dei ministeri competenti.

149. Trasmissione dei certificati di malattia

Dal 1 giugno 2005, in caso di malattia che comporta una incapacità lavorativa, i medici dovranno trasmettere all’INPS, per via telematica, i certificati di malattia con l’indicazione della relativa diagnosi.

I datori di lavoro, a loro volta, potranno chiedere all’INPS di ricevere, sempre per via telematica, la certificazione direttamente dall’istituto. In caso contrario saranno i lavoratori a dover trasmettere il certificato ai datori di lavoro entro il secondo giorno successivo a quello del rilascio, con raccomandata A.R. (come da procedura attualmente in corso).

L’applicazione di tale disposizione è tuttavia subordinata alla emanazione di un decreto interministeriale che dovrà regolare le modalità tecniche e applicative utili per consentire l’avvio di tale nuova procedura.

157. Previdenza per associati in partecipazione e gestione INPS dei parasubordinati

Questo comma prevede che gli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, per i quali dal 2004 è stata resa obbligatoria l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia, i superstiti (IVS), vengano iscritti alla gestione separata presso l’INPS alla quale deve essere versata la relativa contribuzione nella stessa misura prevista per gli altri soggetti tenuti all’iscrizione a tale gestione (collaboratori coordinati e continuativi / a progetto) con l’esclusione della quota del contributo per la maternità pari allo 0,50%. Le aliquote saranno pertanto del 17,50% fino ad euro 38.641,00 e del 18,50% fino a euro 84.049,00. Vedi articolo nella presente circolare.

158. Il comma regola la composizione del comitato amministratore della gestione separata.

239. Contribuzione figurativa

I lavoratori che, chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive, o incarichi sindacali, sono posti in aspettativa non retribuita presso i rispettivi datori di lavoro, possono presentare all’ente di previdenza, domanda di accredito figurativo dei contributi riferiti a tali periodi.

Il comma in esame proroga al 31 marzo 2005 la facoltà di presentare domanda di accredito per i periodi anteriori al 1 gennaio 2003.

RIDUZIONE DELL’IRAP

347. Personale addetto alla ricerca e sviluppo

L’articolo 11 testo IRAP (D.Lgs. 446/97), è integrato con la previsione che consente ai soggetti passivi IRAP (con l’esclusione delle pubbliche amministrazioni) di poter dedurre dall’imponibile i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo.

La deducibilità per le spese del personale addetto a R&S è subordinata alla condizione che l’effettività di detti costi sia attestata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Nuove deduzioni IRAP

Il comma 4-bis del medesimo art. 11 relativo alle deduzioni dalla base imponibile IRAP è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), quindi per tutti tranne per le amministrazioni pubbliche, sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

Vecchia deduzione

Nuova deduzione

Base imponibile

Euro

euro

Da euro

Fino a euro

7.500

8.000

0

180.759,91

5.625

6.000

180.759,92

180.839,91

3.750

4.000

180.839,92

180.919,91

1.825

2.000

180.919,92

180.999,91

Rispetto alla precedente tabella, oltre alla misura della deduzione, sono variati leggermente anche gli scaglioni di base imponibile, nella tabella sono naturalmente riportati i nuovi valori.

Deduzione per neo assunti

Sempre integrando l’art. 11 della norme IRAP, viene aggiunto il comma 4-quater col quale si prevede che per i soggetti passivi IRAP (con l’esclusione delle pubbliche amministrazioni) che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto, mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale.

La deducibilità non può superare un importo annuale di 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, non potrà inoltre superare un valore pari all’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) costi per il personale e 14) o­neri diversi di gestione, del codice civile.

Ai fini della deduzione, rilevano gli incrementi del predetto personale nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004; mentre la media dell’incremento occupazionale raggiunto nei predetti (TRE) periodi di imposta costituisce l’incremento massimo agevolabile nei periodi d’imposta successivi, l’agevolazione è quindi a tempo indeterminato.

L’incremento della base occupazionale sarà considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per gli Enti non commerciali, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell’attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio dell’attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all’attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all’articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall’attività istituzionale all’attività commerciale.

Imprese di nuova costituzione

Per le imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.

Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.

4-quinquies. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, l’importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è raddoppiato».

349/353. NUOVE ALIQUOTE IRPEF E DEDUZIONI PER FAMILIARI

Dal 1 gennaio 2005 la tassazione del reddito subisce le seguenti modifiche:

1. cambiano scaglioni ed aliquote per l’applicazione dell’IRPEF;

2. le detrazioni per carichi di famiglia vengono sostituite da un sistema di deduzioni;

3. viene riconosciuta una deduzione anche per gli o­neri sostenuti per eventuali badanti;

4. vengono eliminate le altre detrazioni riconosciute fino al 31 dicembre 2004 ai redditi compresi tra 27.000 e 52.000 Euro annui;

5. viene introdotta una doppia clausola di salvaguardia da applicare in sede di dichiarazione dei redditi relativi al 2005.

1. Dal 1.1.2005 l’imposta verrà calcolata in base ai seguenti scaglioni e aliquote.

Scaglione di reddito annuo

Aliquota

Fino a Euro 26.000,00

23%

Oltre 26.000 e fino a 33.500

33%

Oltre 33.500 e fino a 100.000

39%

Oltre 100.000

43%

L’ultima aliquota è data dall’aliquota del precedente scaglione, 39%, alla quale viene aggiunto il contributo di solidarietà del 4% che di fatto genera la nuova aliquota del 43%. Tali nuove aliquote (23%, 33%, 39%, 43%) devono essere utilizzate, dal 01.01.2005, per la tassazione dei redditi soggetti a tassazione corrente, degli arretrati soggetti a tassazione separata, del TFR. (circ. Ag. Entrate n. 2/E del 2005).

2. in luogo delle detrazioni per carichi di famiglia, dal 1 gennaio 2005 vengono introdotte le seguenti deduzioni che riducono quindi la base imponibile IRE (no tax family area).

Tipologia

Ammontare teorico annuo

Per coniuge non legalmente ed effettivamente separato

3.200,00

Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria,

2.900,00

Per figli di età inferiore a 3 anni

3.450,00

Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato

3.200,00

Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/1992

3.700,00

Rimangono confermati il limite di reddito per considerare a carico il familiare che, ricordiamo, non deve superare Euro 2.840,51 annui e la possibilità di ripartire a discrezione dei coniugi, le deduzioni spettanti per i figli.

Anche le deduzioni, come le vecchie detrazioni, vengono rapportate a mese e spettano dal mese in cui si sono verificate le condizioni di spettanza fino al mese in cui tali condizioni sono venute meno.

Anche per il riconoscimento delle nuove deduzioni i lavoratori dovranno continuare a produrre la stessa documentazione utile per il riconoscimento delle vecchie detrazioni. Ricordiamo in particolare la disposizione che impone ai cittadini extracomunitari di produrre sempre certificazione anagrafica.

Le deduzioni riportate nella tabella vengono riconosciute in misura inversamente proporzionale alla misura del reddito mediante l’applicazione di una formula simile a quella prevista per il calcolo delle vigenti deduzioni finalizzate ad assicurare la progressività dell’imposta (no tax area).

La formula da utilizzare è la seguente:

78.000 – reddito complessivo + o­neri deducibili + deduzioni teoriche = DEDUZIONE EFFETTIVA

78.000

È appena il caso di precisare che la formula sopra riportata è valida solo per il calcolo della “no tax family area” mentre per il calcolo della “no tax area” viene confermata la formula in vigore nel 2004.

3. la medesima formula sopra riportata deve essere utilizzata anche per il calcolo della deduzione effettivamente spettante in relazione alle spese sostenute per eventuali badanti utilizzate per se stessi o per i familiari, anche se non fiscalmente a carico, indicati nell’art. 433 c.c. :

a) il coniuge;

b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;

c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

d) i generi e le nuore;

e) il suocero e la suocera;

f) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

L’ammontare teorico di tale deduzione è pari a Euro 1.820,00.

4. Dal 1 gennaio 2005 non vengono più riconosciute le detrazioni previste per i redditi compresi tra 27.000 e 52.000 Euro annui.

5. È introdotta una doppia clausola di salvaguardia in base alla quale il contribuente potrà, in sede di dichiarazione dei redditi relativi al 2005, optare per il sistema di tassazione in atto nel 2002 o nel 2004, qualora fosse più conveniente.

Il comma 353 elimina l’obbligo a carico del sostituto di considerare, in sede di conguaglio, i redditi percepito dal lavoratore, a carico di terzi, per incarichi svolti in relazione al rapporto di lavoro.

Inoltre i lavoratori che chiedono al proprio datore di lavoro di conguagliare redditi percepiti da altri datori di lavoro, non hanno più l’obbligo di comunicare, contestualmente, l’opzione scelta in caso di incapienza della retribuzione a subire il prelievo derivante dal conguaglio.

414. Sanzioni per omesse ritenute

Ritornano le sanzioni penali per l’omesso versamento delle ritenute, il nuovo art. 10 bis del D.Lgs. n. 74/2000 prevede:

«Art. 10-bis. – (Omesso versamento di ritenute certificate). – 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta».

505. Tassazione dei contributi per assistenza sanitaria

Anche per l’anno 2005 rimane fissato in Euro 3.615,20 il limite di contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, in forza di disposizioni derivanti da contratti, accordi o regolamenti aziendali, a casse o fondi aventi fini esclusivamente assistenziale, che non concorre a formare il reddito.

559. Assegno per il nucleo familiare

Dal 1 gennaio 2005 l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) viene corrisposto direttamente al coniuge dell’avente diritto. Rimangono invariati i parametri di determinazione dell’ANF.

L’attuazione di tale disposizione è subordinata all’emanazione di apposito Decreto Ministeriale.

572. Entrata in vigore

La Finanziaria 2005 entra in vigore il 1º gennaio 2005.