FINANZIARIA 2005 – IL PROVVEDIMENTO COMMENTATO
Premessa
Per facilitarne l’approvazione parlamentare, la finanziaria 2005 è stata predisposta in un solo mega-articolo suddiviso in centinaia di commi, i riferimenti ai vari argomenti rinviano quindi al numero del comma dell’articolo unico.
Le norme sulle quali si concentra questo commento sono quelle che interessano il rapporto tra datore di lavoro e il personale dipendente.
Riepilogo
La legge finanziaria 2005, nr. 311 del 30 dicembre 2004 è stata approvata definitivamente il 29 dicembre, il provvedimento formato da un solo articolo suddiviso in ben 572 commi, è stato pubblicato sulla GU. nr. 306 del 31 dicembre 2004 supplemento ordinario nr. 192/L.
Le disposizioni relative, salvo diversa esplicita precisazione, entrano in vigore il 1° gennaio 2005.
Di seguito riepiloghiamo gli argomenti oggetto di commento, e una tabella riepilogativa delle principali scadenze legate al provvedimento.
In calce al commento abbiamo riportato anche l’indice degli argomenti trattati dalla finanziaria 2005 ma non commentati in quanto relativi ai temi più disparati.
Tabella indice
Finanziaria 2005 |
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato |
Comma | Argomento | Commento |
137 | Pignoramento e cessione dello stipendio | SÌ |
147-148 | Interventi vari in materia previdenziale | SÌ |
149 | Trasmissione dei certificati di malattia | SÌ |
157-158 | Previdenza per associati in partecipazione e gestione INPS dei parasubordinati | SÌ |
239 | Contribuzione figurativa | SÌ |
347-348 | Riduzione dell’IRAP | SÌ |
349-353 | Nuove aliquote IRPEF e deduzioni per familiari | SÌ |
414 | Sanzioni per omesse ritenute | SÌ |
505 | Tassazione dei contributi per assistenza sanitaria | SÌ |
559 | Assegno per il nucleo familiare | SÌ |
572 | Entrata in vigore | SÌ |
| Elenco degli argomenti non commentati |
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Le scadenze della Finanziaria 2005
Data | Descrizione | Comma |
16 del mese successivo | Comunicazione telematica dei dati delle dichiarazioni d’intento | 381-385 |
31.01.2005 | Aumento degli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali | 300 |
Febbraio 2005 | Revisione con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 degli studi di settore già precedentemente individuati. | 400 |
31.03.2005 | Cariche pubbliche e incarichi sindacali - Domanda di accredito figurativo dei contributi | 239 |
31.03.2005 | Sanatoria perizie per affrancamenti di terreni e partecipazioni | 428 |
01.06.2005 | Trasmissione all’INPS, per via telematica, dei certificati di malattia con l’indicazione della relativa diagnosi. | 149 |
Giugno 2005 | Affrancamento riserve | 473-478 |
30.06.2005 | Istanza di rimborso accise su gasolio per autotrazione | 517 |
30.06.2005 | Affrancamento di terreni e partecipazioni | 376 |
30.06.2005 | Istanza di rimborso accise sul gasolio per autotrazione | 517 |
01.07.2005 | Attivazione inoltro telematico delle informazioni bancarie | 404 |
2006 | Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 gli acconti d’imposta saranno del 99% per l’IRPEF e del 100% per L’IRE | 301 |
31.01.2008 | Termine per presentare presso le sedi periferiche INPS la domanda per ottenere l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. | 272 |
137. Pignoramento e cessione dello stipendio
Sono state estese al settore privato le norme che regolano il pignoramento e la cessione dello stipendio per i dipendenti del settore pubblico (L. n. 180/1950).
Pertanto, anche nel settore privato risulta applicabile la seguente disciplina:
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza (omissis) sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2) omissis (non riguarda il settore privato);
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all’impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.
In base alla medesima legge possono contrarre prestiti, cedendo quote del proprio stipendio, i lavoratori assunti a tempo indeterminato da almeno 5 anni o 10 anni per prestiti di corrispondente durata.
In questo caso la cessione dello stipendio non può superare un quinto dello stesso al netto delle ritenute di legge.
La norma limita inoltre la possibilità di accesso a tali forme di credito attraverso i seguenti istituti: gli istituti di credito e previdenza; l’istituto nazionale delle assicurazioni; le società di assicurazioni legalmente esercenti; gli istituti e le società esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice; le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.
È chiaro che l’applicazione di tale disposizione necessita di un interveto chiarificatore da parte dei ministeri competenti.
149. Trasmissione dei certificati di malattia
Dal 1 giugno 2005, in caso di malattia che comporta una incapacità lavorativa, i medici dovranno trasmettere all’INPS, per via telematica, i certificati di malattia con l’indicazione della relativa diagnosi.
I datori di lavoro, a loro volta, potranno chiedere all’INPS di ricevere, sempre per via telematica, la certificazione direttamente dall’istituto. In caso contrario saranno i lavoratori a dover trasmettere il certificato ai datori di lavoro entro il secondo giorno successivo a quello del rilascio, con raccomandata A.R. (come da procedura attualmente in corso).
L’applicazione di tale disposizione è tuttavia subordinata alla emanazione di un decreto interministeriale che dovrà regolare le modalità tecniche e applicative utili per consentire l’avvio di tale nuova procedura.
157. Previdenza per associati in partecipazione e gestione INPS dei parasubordinati
Questo comma prevede che gli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, per i quali dal 2004 è stata resa obbligatoria l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia, i superstiti (IVS), vengano iscritti alla gestione separata presso l’INPS alla quale deve essere versata la relativa contribuzione nella stessa misura prevista per gli altri soggetti tenuti all’iscrizione a tale gestione (collaboratori coordinati e continuativi / a progetto) con l’esclusione della quota del contributo per la maternità pari allo 0,50%. Le aliquote saranno pertanto del 17,50% fino ad euro 38.641,00 e del 18,50% fino a euro 84.049,00. Vedi articolo nella presente circolare.
158. Il comma regola la composizione del comitato amministratore della gestione separata.
239. Contribuzione figurativa
I lavoratori che, chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive, o incarichi sindacali, sono posti in aspettativa non retribuita presso i rispettivi datori di lavoro, possono presentare all’ente di previdenza, domanda di accredito figurativo dei contributi riferiti a tali periodi.
Il comma in esame proroga al 31 marzo 2005 la facoltà di presentare domanda di accredito per i periodi anteriori al 1 gennaio 2003.
347. Personale addetto alla ricerca e sviluppo
L’articolo 11 testo IRAP (D.Lgs. 446/97), è integrato con la previsione che consente ai soggetti passivi IRAP (con l’esclusione delle pubbliche amministrazioni) di poter dedurre dall’imponibile i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo.
La deducibilità per le spese del personale addetto a R&S è subordinata alla condizione che l’effettività di detti costi sia attestata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Nuove deduzioni IRAP
Il comma 4-bis del medesimo art. 11 relativo alle deduzioni dalla base imponibile IRAP è sostituito dal seguente:
"4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), quindi per tutti tranne per le amministrazioni pubbliche, sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
Vecchia deduzione | Nuova deduzione | Base imponibile |
Euro | euro | Da euro | Fino a euro |
7.500 | 8.000 | 0 | 180.759,91 |
5.625 | 6.000 | 180.759,92 | 180.839,91 |
3.750 | 4.000 | 180.839,92 | 180.919,91 |
1.825 | 2.000 | 180.919,92 | 180.999,91 |
Rispetto alla precedente tabella, oltre alla misura della deduzione, sono variati leggermente anche gli scaglioni di base imponibile, nella tabella sono naturalmente riportati i nuovi valori.
Deduzione per neo assunti
Sempre integrando l’art. 11 della norme IRAP, viene aggiunto il comma 4-quater col quale si prevede che per i soggetti passivi IRAP (con l’esclusione delle pubbliche amministrazioni) che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto, mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale.
La deducibilità non può superare un importo annuale di 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, non potrà inoltre superare un valore pari all’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) costi per il personale e 14) oneri diversi di gestione, del codice civile.
Ai fini della deduzione, rilevano gli incrementi del predetto personale nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004; mentre la media dell’incremento occupazionale raggiunto nei predetti (TRE) periodi di imposta costituisce l’incremento massimo agevolabile nei periodi d’imposta successivi, l’agevolazione è quindi a tempo indeterminato.
L’incremento della base occupazionale sarà considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Per gli Enti non commerciali, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell’attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio dell’attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all’attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all’articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall’attività istituzionale all’attività commerciale.
Imprese di nuova costituzione
Per le imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.
Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.
4-quinquies. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, l’importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è raddoppiato».
349/353. NUOVE ALIQUOTE IRPEF E DEDUZIONI PER FAMILIARI
Dal 1 gennaio 2005 la tassazione del reddito subisce le seguenti modifiche:
1. cambiano scaglioni ed aliquote per l’applicazione dell’IRPEF;
2. le detrazioni per carichi di famiglia vengono sostituite da un sistema di deduzioni;
3. viene riconosciuta una deduzione anche per gli oneri sostenuti per eventuali badanti;
4. vengono eliminate le altre detrazioni riconosciute fino al 31 dicembre 2004 ai redditi compresi tra 27.000 e 52.000 Euro annui;
5. viene introdotta una doppia clausola di salvaguardia da applicare in sede di dichiarazione dei redditi relativi al 2005.
1. Dal 1.1.2005 l’imposta verrà calcolata in base ai seguenti scaglioni e aliquote.