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STUDIO ASSOCIATO PERUZZI TRIGGIANI DANI
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CIRCOLARE BIMESTRALE N. 5 DEL 13/09/2006

SOMMARIO
- CIRCOLARE BIMESTRALE N.5 DEL 13/09/2006
- MANOVRA FINANZIARIA D’ESTATE - RIFLESSI IN MATERIA DI LAVORO
- INTERPELLI SULL’APPRENDISTATO
- LAVORATORE ASSUNTO/RIASSUNTO DALLE LISTE DI MOBILITA’ - BENEFICI CONTRIBUTIVI
- LA TASSAZIONE DEI FABBRICATI CONCESSI IN USO AI DIPENDENTI
- L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI NEO COMUNITARI
- LE VISITE MEDICHE AI MINORI
- IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IL PARERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
- LA GIURISPRUDENZA
- SCADENZARIO LAVORO: SETTEMBRE 2006, OTTOBRE 2006 e PRIMI GIORNI DI NOVEMBRE 2006
 

CIRCOLARE BIMESTRALE N.5 DEL 13/09/2006

MANOVRA FINANZIARIA D’ESTATE - RIFLESSI IN MATERIA DI LAVORO

È stato convertito in legge il D.L. 223/2006 recante misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi, la conversione è avvenuta con la Legge 4 agosto 2006 n. 248 pubblicata sulla G.U. n. 186 dell’11 agosto 2006 ed in vigore dal 12 agosto 2006.

Analizziamo sinteticamente gli articoli che coinvolgono il mondo del lavoro anche sotto l’aspetto fiscale.

Contratti di appalto – responsabilità in solido dell’appaltatore e del subappaltatore (art. 35 commi da 28 a 34)

Occorre premettere che le disposizioni riguardanti la responsabilità solidale di appaltatore e appaltante si applicheranno successivamente all’adozione di un decreto interministeriale che dovrà stabilire la documentazione necessaria ad attestare l’assolvimento degli adempimenti previdenziali, assicurativi e fiscali di cui si dirà di seguito.

Tale decreto dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 223/2006.

Oltre alla responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore, già disposta dall’art. 29 del D. lgs. 276/2003, il comma 28 dell’art. 35 in esame, prevede la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore rispetto ai versamenti delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziale e premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro riferiti ai lavoratori dipendenti impiegati dal subappaltatore.

Tale responsabilità non può eccedere quanto dovuto a titolo di corrispettivo da parte dell’appaltatore al subappaltatore.

La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore acquisisce, prima del pagamento del corrispettivo, idonea documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali da parte del subappaltatore con riferimento al personale occupato nell’opera oggetto del contratto di subappalto.

La mancata esibizione di tale documentazione legittima la sospensione del pagamento del corrispettivo da parte dell’appaltatore.

Il committente originario, che si trova al vertice della piramide, potrà pagare il corrispettivo dell’opera concessa in appalto solo previa esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 sopra specificati, connessi con la prestazione di lavoro dipendente concernente l’opera, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore.

Tale disposizione è assistita da un pesante sistema sanzionatorio in quanto, il mancato rispetto delle procedure di pagamento previste nel paragrafo precedente, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 5.000,00 a Euro 200.000,00, qualora gli adempimenti fiscali e previdenziali non siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

Tali disposizioni si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi:

·         nell’ambito di attività rilevanti ai fini IVA con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale;

·         per tutti i contratti conclusi da soggetti passivi d’imposta ai sensi degli articoli 73 e 74 del TUIR.

La tassazione del reddito dei non residenti (art. 36 c. 22)

Il comma 22 dell’art. 36 modifica il sistema di tassazione dei redditi dei soggetti non residenti per i quali la base imponibile è rappresentata dai redditi prodotti in Italia.

Da tale base non è più possibile dedurre gli o­neri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR né, dal periodo d’imposta 2006 le deduzioni ex art. 11 e 12 del TUIR, rispettivamente no tax area e deduzione per carichi di famiglia.

Possono ancora essere fruite solo le deduzioni di cui all’art. 24 c. 2 del TUIR, vale a dire gli o­neri di cui alle lettere A, G, H, I, L, del c. 1 dell’art. 10 del TUIR.

In base alle prime indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, il nuovo sistema trova applicazione per tutto il periodo di imposta 2006.

Pertanto, sulle retribuzione corrisposte a decorrere dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. 223/2006) a soggetti non residenti in Italia, i sostituti d’imposta non dovranno più riconoscere le deduzioni di cui sopra.

In occasione dei conguagli di fine anno o di fine rapporto, procederanno al recupero delle deduzioni eventualmente riconosciute nei periodi di paga precedenti.

In alternativa alla rideterminazione dell’imposta esclusivamente in sede di conguaglio di fine anno, potranno distribuire il maggior o­nere fiscale sui rimanenti periodi di paga per evitare eccessivi aggravi in sede di conguaglio.

Per la definizione del concetto di residenza ai fini fiscali, si rimanda a quanto disposto dall’art. 2 c. 2 e 2bis del DPR 917/1986 TUIR:

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

2 bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Incentivazione all’esodo con tassazione agevolata (art. 36 c. 23)

La norma in esame abroga il c. 4bis dell’art. 19 TUIR il quale disponeva la tassazione agevolata delle somme erogate per incentivare l’esodo dei lavoratori con più di 55 anni di età e delle lavoratrici con più di 50 anni di età.

L’agevolazione consisteva nella tassazione di tali somme, con l’aliquota pari al 50% di quella applicata al TFR.

Ora tale regime rimane in vigore solo per le somme corrisposte ai dipendenti aventi i requisiti anagrafici sopra precisati che abbiano cessato il rapporto di lavoro prima del 4 luglio oppure con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del decreto (4 luglio 2006).

Contrasto al lavoro nero e promozione della sicurezza nei cantieri (art. 36 bis)

Si tratta di disposizioni volte a scoraggiare le violazioni in materia di lavoro e di sicurezza con particolare riferimento ai cantieri edili.

A tal fine il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (personale ispettivo delle DPL), anche su segnalazione dell’INPS e dell’INAIL, può sospendere il lavoro nei cantieri edili qualora:

1.      riscontri l’impiego di personale non risultante dai libri obbligatori in misura pari o superiore al 20% del totale di lavoratori regolarmente occupati nel cantiere;

2.      rilevi reiterate violazioni in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale disposti dagli articoli 4, 7, 9 del d. lgs. 66/2003.

La revoca della sospensione sarà possibile solo a fronte della regolarizzazione dei lavoratori occupati in nero e con l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni in materia di orario di lavoro.

Rimangono confermate comunque le altre sanzioni penali e amministrative per le violazioni di cui sopra previste da altre disposizioni di legge.

Del provvedimento di sospensione verrà data notizia al Ministero delle infrastrutture il quale emanerà, nei confronti del datore di lavoro che ha commesso la violazione, un provvedimento di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione di gare pubbliche, di durata pari al periodo di sospensione eventualmente aumentato di un ulteriore periodo non inferiore al doppio della sospensione e non superiore a due anni.

Tessera di riconoscimento

Dal 1 ottobre 2006, i lavoratori impiegati nei cantieri dovranno essere muniti e dovranno tenere in evidenza, un cartellino di riconoscimento, con foto, che riporti le generalità del lavoratore e i dati del datore di lavoro.

L’obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che dovranno provvedere autonomamente.

Nei cantieri dove operano più imprese, il committente dell’opera sarà solidalmente responsabile del rispetto di tale norma.

I datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti, in luogo delle tessere di riconoscimento, possono tenere nel luogo di lavoro un registro, vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, nel quale devono annotare i lavoratori giornalmente occupati.

In tale registro dovranno essere annotati tutti i soggetti occupati indipendentemente dalla tipologia di contratto posto in essere, compresi quindi i lavoratori autonomi i quali rimangono soggetti all’obbligo di usare la tessere di riconoscimento.

La violazione di tale disposizione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 500 per ciascun lavoratore.

Il lavoratore che non usa la tessera di cui è stato munito, è punito con la sanzione da Euro 50 a Euro 300.

Per tali violazioni non è ammesso l’istituto della diffida e quindi le sanzioni si rendono immediatamente applicabili.

Assunzioni

Il c. 6 dell’art. 36-bis introduce, limitatamente al settore edile, l’obbligo di denunciare con un giorno di anticipo, la costituzione del rapporto di lavoro al centro per l’impiego, con documentazione avente data certa.

Tale disposizione anticipa l’efficacia di una norma, rimasta inapplicata, la quale, rivolta alla generalità dei rapporti di lavoro, doveva sostituire, unificandola, la comunicazione al Centro per l’impiego e la denuncia nominativa istantanea all’INAIL.

Ora ci si chiede se, per il settore edile, la denuncia nominativa da effettuare all’INAIL rimanga in vigore con la medesima scadenza o se debba essere a sua volta anticipata.

Sgravio contributivo per il settore edile

Le imprese del settore edile sono destinatarie di una riduzione dell’11,50% dei contributi dovuti (art. 29 D.L. 244/1995 convertito in L. n. 341/1995) che viene annualmente confermato con specifico provvedimento.

Ora tale beneficio sarà riconosciuto solo alle aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC).

Viene inoltre stabilità l’esclusione da tale beneficio, per un periodo massimo di 5 anni, per i datori di lavoro che hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Super sanzione per lavoro nero – SI APPLICA ALLA GENERALITÀ DEI DATORI DI LAVORO (non solo alle imprese edili)

La L. n. 73/2003 che ha convertito il D.L. 12/2002, aveva introdotto una sanzione, ulteriore rispetto a quelle già previste in materia di lavoro, che poteva andare dal 200% al 400% del costo del dipendente occupato in nero dal 1 gennaio fino alla data in cui veniva rilevata la violazione.

L’Agenzia delle entrate era l’organo competente ad irrogare tale sanzione che era stata già messa in discussione dalla Corte Costituzionale in quanto non consentiva al datore di lavoro di provare che il rapporto di lavoro si era costituito in data successiva al 1 gennaio.

Ora, la competenza ad irrogare tale sanzione amministrativa viene attribuita alle Direzioni Provinciali del Lavoro e la misura andrà da Euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore (sembra anche se autonomo) occupato irregolarmente, maggiorata di Euro 150 per ogni giornata di lavoro effettivo.

L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti ai lavoratori di cui sopra, non può essere inferiore a Euro 3.000,00 indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Anche per questa sanzione non è ammessa la diffida e, quindi, risulta immediatamente applicabile.

Nuovi sostituti d’imposta (art. 37 c. 1)

L’art. 23 del DPR 600/1973 che identifica i soggetti sostituti di imposta, comprende ora anche il curatore fallimentare e il commissario liquidatore i quali sono ora soggetti all’obbligo di operare e versare le ritenute nonché di inviare le certificazioni e adempiere a tutti gli obblighi dichiarativi connessi.

Adempimenti dichiarativi del sostituto d’imposta (art. 37 c. 10)

Il provvedimento in esame ha modificato alcuni termini che riguardano gli adempimenti dichiarativi dei sostituti d’imposta.

Tali disposizioni entrano in vigore dal 1 maggio 2007 e quindi riguarderanno gli adempimenti che scadranno successivamente a tale data.

In particolare:

a)      i sostituti d’imposta dovranno consegnare le dichiarazioni delle ritenute operate ai percipienti entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di erogazione; si tratta dei modelli CUD per i dipendenti e delle certificazioni rese ai lavoratori autonomi per i compensi erogati o la certificazione delle ritenute operate sui redditi di capitale;

b)      dovranno presentare telematicamente la dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770 ordinario o semplificato) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Non si comprende la necessità di anticipare tali dichiarazioni anche in considerazione del fatto che risulteranno difficilmente attuabili.

In particolare i datori di lavoro devono operare il conguaglio delle retribuzioni corrisposte in un determinato anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo. In questo caso la data ultima utile per il conguaglio e la data entro la quale le ritenute devono essere certificate verrebbero a coincidere.

Per quanto riguarda il modello 770 i tempi di predisposizione della denuncia risultano eccessivamente ridotti anche in considerazione del fatto che, ad oggi, i tracciati della stessa e i relativi programmi di controllo vengono forniti in tempi assolutamente non compatibili con le nuove scadenze.

Assistenza fiscale – nuovi termini (art. 37 c. 12 e 14)

Riportiamo la tabella con le scadenze utili per l’assistenza fiscale valida a partire dal 2007 aggiornata con le modifiche apportate dal decreto in esame:

ADEMPIMENTO

VECCHIA SCADENZA

NUOVA SCADENZA

Presentazione del mod. 730 al datore di lavoro che presta assistenza fiscale diretta

2 maggio

2 maggio

Presentazione del mod. 730 al CAF/Professionista

15 giugno

31 maggio

Invio telematico all’amministrazione finanziaria delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione da parte dei CAF/Professionisti

20 ottobre

31 luglio

Titolari di Partita IVA e pagamento di imposte e contributi (art. 37 c. 49)

Dal 1° ottobre 2006 i titolari di Partita IVA dovranno effettuare i pagamenti di imposte e contributi con modalità telematiche, anche a mezzo degli intermediari abilitati (sarà inviata circolare specifica).

La riliquidazione del TFR (art. 37 c. 40, 41, 42, 43)

Per le indennità di fine rapporto (TFR), altre indennità e somme corrisposte in occasione alla cessazione del rapporto di lavoro che scontano la stessa aliquota del TFR, liquidate a partire dal 2001, la tassazione operata dai sostituti di imposta non è più definitiva in quanto l’art. 19 del TUIR prevede che l’amministrazione finanziaria debba riliquidare l’imposta applicando l’aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR.

La riliquidazione può generare imposta a debito o a credito del contribuente e, negli ultimi due anni, alcuni lavoratori sono stati destinatari di cartelle relative a differenze di imposta dovute a tale meccanismo.

Le disposizioni in esame prevedono che non verranno iscritte a ruolo né verranno rimborsate le differenze di imposta inferiori a 100 Euro riferite alle somme liquidate dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2005.

Inoltre ampliano l’arco temporale entro il quale i concessionari possono procedere alla riliquidazione dell’imposta da iscrivere a ruolo.

Tale operazione deve ora essere svolta entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della denuncia dei sostituti d’imposta (mod. 770).

INTERPELLI SULL’APPRENDISTATO

Riportiamo la sintesi delle risposte ad alcuni interpelli proposti al Ministero del Lavoro in materia di apprendistato.

Questa tipologia di contratto così ampiamente diffuso, si rifà ormai a diverse disposizione di legge a volte prive di coordinamento l’ultima delle quali, il D. Lgs. 276/2003, non ancora compiutamente operante.

È infatti noto che il contratto di apprendistato per il diritto dovere di formazione applicabile ai giovani tra i 15 e 18 anni non è operante a causa del mancato compimento della riforma dei cicli scolastici.

Tale situazione dà origine a diversi dubbi interpretativi che sfociano in altrettanti interpelli ai quali si deve fare riferimento per l’instaurazione e la gestione del contratto di apprendistato.

Contratto di apprendistato con giovani tra i 15 e 18 anni

In attesa della piena operatività della riforma dei cicli scolastici come precisato in premessa, con i giovani minorenni non è possibile stipulare un contratto di apprendistato in base all’articolo 48 del D. lgs. 276/2006 né è possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante in quanto rivolti solamente ai maggiorenni.

In questo caso pertanto i contratti di apprendistato potranno essere stipulati con riferimento alla vecchia normativa: L. n. 25/1955 e n. 196/1997.

Per questi contratti, anche gli aspetti formativi dovranno essere ispirati alle vecchie disposizioni con obbligo di comunicare alle Regioni i nominativi degli apprendisti assunti.

Una volta adempiuto l’obbligo comunicativo, i datori di lavoro dovranno attendere l’eventuale chiamata da parte della Regione per l’avvio della formazione.

Disciplina di riferimento per i giovani assunti in base al vecchio apprendistato

È connessa ai quesiti precedenti la questione relativa ai giovani che vengono assunti in base alla L. n. 25/1955 e n. 196/1997 per i quali il Ministero del lavoro precisa quanto segue con i riferimento ai settori nei quali i contratti collettivi hanno regolato il nuovo apprendistato professionalizzante.

Ebbene, in questi casi, il datore di lavoro dovrà riferirsi alla vecchia disciplina contrattuale sorta in vigenza della L. 25/1955 e n. 196/1997 ma, per quanto riguarda l’aspetto economico, dovrà fare riferimento alla disciplina dell’apprendistato professionalizzate per evitare disparità di trattamento tra i lavoratori.

È opinione di chi scrive che i contratti stipulati prima che il CCNL abbia regolato il nuovo apprendistato debbano seguire integralmente la vecchia disciplina mentre l’indicazione del Ministero debba essere rispettata solo con riferimento ai contratti stipulati dopo che il CCNL ha regolato l’apprendistato professionalizzante, con giovani ai quali tale forma di contratto non è applicabile.

La disposizione pone comunque problemi di coordinamento in quanto la progressione di inquadramento e retributiva generalmente disposta dai contratti collettivi per l’apprendistato professionalizzante, non è facilmente conciliabile con la durata dell’apprendistato disposta dalle vecchie discipline contrattuali.

Sarebbe auspicabile a tale proposito, che le parti stipulanti i contratti collettivi, individuassero i profili retributivi da applicare ai casi in questione.

Assenza di regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante da parte della contrattazione collettiva nazionale

In assenza della completa regolamentazione da parte della contrattazione collettiva nazionale seguita dal datore di lavoro, l’apprendistato professionalizzante non è applicabile anche dove la Regione abbia compiutamente emanato le disposizioni di sua competenza.

Il Ministero precisa inoltre che solo la contrattazione a livello nazionale è deputata a regolare tale istituto e diversi livelli di contrattazione (regionale, provinciale, aziendale) non possono sostituirsi ad essa.

LAVORATORE ASSUNTO/RIASSUNTO DALLE LISTE DI MOBILITA’ - BENEFICI CONTRIBUTIVI

In data 27 giugno 2006, il Ministero del lavoro ha risposto ad un interpello relativo alla permanenza dei benefici contributivi concessi per un lavoratore assunto dalle liste di mobilità al quale viene modificato l’inquadramento.

Ebbene, il Ministero ha risposto che le norme di riferimento nulla dicono rispetto alla evoluzione del rapporto limitandosi a stabilire i benefici contributivi che spettano al datore di lavoro che assume, senza esservi tenuto, un lavoratore dalle liste di mobilità.

Il cambiamento di qualifica da operaio a impiegato o dirigente nel corso del periodo di fruizione dei benefici non comporta pertanto il venire meno degli stessi.

Inoltre, in risposta ad altro interpello, in data 13 luglio, il Ministero del lavoro ha precisato che la ditta che ha posto in mobilità un lavoratore, può fruire dei benefici contributivi previsti per l’assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità qualora costituisca un nuovo rapporto di lavoro dopo 6 mesi dal licenziamento.

LA TASSAZIONE DEI FABBRICATI CONCESSI IN USO AI DIPENDENTI

Tra i benefit che il datore di lavoro può concedere ai propri dipendenti figura anche l’utilizzo di un’abitazione.

È quindi necessario chiarire i criteri da seguire per valorizzare l’importo del benefit che concorre alla formazione del reddito.

Occorre innanzitutto dividere la tipologia di fabbricato concesso in uso o in locazione tra:

1.      fabbricati censiti al catasto;

2.      fabbricati non censiti al catasto.

Fabbricati soggetti all’obbligo di iscrizione al catasto

Per i fabbricati censiti al catasto il valore del benefit è sempre rappresentato dalla rendita catastale dell’immobile aumentata delle eventuali spese e utenze non pagate dal dipendente utilizzatore e diminuita di quanto il dipendente eventualmente paga a titolo di canone per l’utilizzo del bene o a titolo di rimborso spese o corrispettivo di utenze.

È assolutamente importante specificare che tale criterio vale sia quando il bene è di proprietà del datore di lavoro sia quando il datore di lavoro acquisisce il bene in locazione per darlo in uso, anche gratuito, al lavoratore.

Talvolta l’abitazione viene concessa in uso al dipendente in funzione della mansione svolta essendo lo stesso obbligato a dimorarvi. È il caso dei guardiani, manutentori, ecc.

In questo caso il benefit è rappresentato dal 30% del valore come sopra determinato.

Nell’ipotesi in cui, pur censito, al fabbricato non sia ancora stata attribuita una rendita, si dovrà prendere a riferimento la rendita presunta.

Fabbricati non soggetti all’obbligo di iscrizione al catasto

Per i fabbricati che non devono essere censiti al catasto il valore del benefit è dato dalla differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, da quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto o trattenuto per il godimento del fabbricato.

Anche in questo caso il corrispettivo di eventuali spese o utenze pagate dal datore di lavoro e non rifuse dal lavoratore configurano ulteriore benefit.

Nel caso di concessione in uso con obbligo di dimorarvi non si opera alcuna riduzione del benefit come sopra determinato.

Nell’ipotesi in cui gli immobili vengano concessi in uso contemporaneamente a più dipendenti, il valore del benefit deve essere suddiviso tra tutti i soggetti utilizzatori in ragione della quota assegnata a ciascuno.

L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI NEO COMUNITARI

Il governo italiano ha rinunciato di avvalersi del regime transitorio per l’avvio al lavoro dei cittadini neocomunitari.

L’ingresso nella U. E. dei nuovi paesi (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca) avvenuto nel 2004, prevedeva un regime biennale transitorio durante il quale ai fini dell’accesso al lavoro, i cittadini di tali paesi erano considerati extracomunitari.

I paesi già aderenti alla U. E. potevano autonomamente optare per il prolungamento di tale regime transitorio.

In data 27/07/2006 l’Italia ha notificato alla Commissione Europea la rinuncia al regime transitorio.

Pertanto, secondo quanto precisato con la circolare n. 21 del 31/07/2006 del Ministero della solidarietà sociale, per l’assunzione di cittadini appartenenti ai paesi sopra elencanti, non si dovranno più seguire le procedure previste per gli extracomunitari.

A partire dal 31 luglio 2006 per svolgere attività di lavoro dipendente, anche in regime di distacco ex art. 27 D. Lgs. n. 286/1998, i cittadini neocomunitari dovranno semplicemente dotarsi di carta di soggiorno rilasciata dalla Questura come previsto per ogni altro cittadino comunitario.

LE VISITE MEDICHE AI MINORI

Con una risposta a specifico interpello del 20 luglio 2006, il Ministero del lavoro chiarisce quali siano i medici competenti ad effettuare le visite mediche ai minori.

Quando, in base alla rilevazione dei rischi presenti in azienda, non via sia l’obbligo della sorveglianza sanitaria, la visita medica del minore deve essere demandata ad un medico “incardinato” nell’organizzazione sanitaria pubblica.

Questi può essere:

a)      un professionista in rapporto di dipendenza con il S.S.N., qual è il medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero della azienda sanitaria locale;

b)      il professionista che operi in convenzione con il S.S.N. qual è, ad esempio, il medico di medicina generale.

Pertanto, i minori adibiti a lavorazioni non soggetti all’obbligo di sorveglianza sanitaria possono essere sottoposti a visita medica di idoneità anche dal medico di base.

I minori addetti a lavorazioni soggette all’obbligo di vigilanza sanitaria, devono essere sottoposti all’accertamento da parte del medico competente di cui all’art. 17 del D. lgs. 626/1994.

Questi può essere un libero professionista, un medico della ASL, un medico dipendente del datore di lavoro.

A tale proposito vi preghiamo di prendere visione dell’articolo riportato nella precedente circolare n° 4 del 14 luglio 2006.

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - IL PARERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

La Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sulla disciplina dei contratti a termine così come regolati dalla legislazione greca.

L’occasione offre la possibilità di riflettere sulla rispondenza della disciplina italiana all’accordo quadro europeo sul contratto a termine.

L’aspetto che in questa sede preme rilevare è la precisazione della Corte Europea la quale censura la legislazione nazionale che consente di superare il divieto di stipulare una serie di contratti a termine, pur intervallati da periodi di non occupazione, quando siano volti a soddisfare bisogni permanenti e durevoli del datore di lavoro.

Con particolare riguardo alla nostra disciplina occorre quindi premettere che tutti i contratti a tempo determinati devono essere giustificati da motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e non per “una prova” più lunga. Inoltre la durata del contratto deve essere in linea con la causale che lo giustifica.

Per quanto riguarda la possibilità di ripetere il contratto a termine, i commi 3 e 4 dell’art. 5 del d. lgs. 368/2001 dispongono quanto segue :

3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

Tale disposizione può trarre in inganno in quanto, ad una lettura superficiale, può sembrare sufficiente interrompere il rapporto di lavoro a tempo determinato per 10 o 20 giorni, a seconda se il contratto ha una durata rispettivamente fino a sei mesi o superiore a sei mesi, per garantire la legittimità di un nuovo contratto a termine.

In realtà la condizione primaria da rispettare, consiste nella motivazione che giustifica il contratto a tempo determinato e questa, nella disciplina italiana, trova ragione in un motivo di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e ripetiamo “non per una prova più lunga”.

LA GIURISPRUDENZA

CONTRATTO A TERMINE - CAUSALE

Sentenza Tribunale di Milano 11 maggio 2006

Si segnala la sentenza in esame in quanto, conformemente all’orientamento prevalente della giurisprudenza, ribadisce che il contratto a termine rappresenta una eccezione alla regola in base alla quale il rapporto di lavoro subordinato, in assenza di precise indicazioni, si intende stipulato a tempo indeterminato.

Di conseguenza, nel contratto deve essere indicata la ragione concreta dell’apposizione del termine e non è sufficiente un generico rimando alle fattispecie previste dalla contrattazione collettiva.

REAZIONE A COMPORTAMENTO PROVOCATORIO - LICENZIAMENTO

Sentenza Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 12438 del 25 maggio 2006

È nullo il licenziamento intimato ad un lavoratore per avere insultato un proprio superiore quando il comportamento del lavoratore rappresenti la reazione ad insulti a sua volta subiti dal superiore stesso.

LEGITTIMO IL RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE IN AMBIENTE PERICOLOSO

Sentenza Cassazione Sez. Lavoro n. 11664 del 18 maggio 2006

È interessante segnalare questa sentenza che considera illegittimo il licenziamento intimato ai lavoratori che rifiutavano di eseguire la prestazione in locali non idonei in quanto negli stessi non risultavano attuate le norme di prevenzione dai rischi impliciti nelle lavorazioni eseguite.

SCADENZARIO LAVORO: SETTEMBRE 2006, OTTOBRE 2006 E PRIMI GIORNI DI NOVEMBRE 2006