Con D.Lgs. n. 252 del 13.12.2005 è stata modificata la disciplina relativa alla previdenza complementare.
La riforma era particolarmente attesa in quanto è stata spesso annunciata come un provvedimento finalizzato a sottrarre indiscriminatamente il T.F.R. alla disponibilità del lavoratore e del datore di lavoro.
A tale proposito devono essere fugate tutte le preoccupazioni in quanto la nuova disciplina entrerà in vigore dal 1 gennaio 2008 e si fonda sulla libertà di adesione da parte del lavoratore.
Per le piccole e medie imprese che non hanno accesso al credito agevolato, l’entrata in vigore è addirittura posticipata al 1 gennaio 2009.
Il provvedimento, che trae origine dalla legge delega n. 243 del 23.08.2004, modifica sostanzialmente il D.Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993.
Il posticipo dell’entrata in vigore della riforma lascia pensare a possibili modifiche del testo recentemente varato.
Riteniamo pertanto utile dare solo una breve sintesi degli aspetti che maggiormente interesseranno, in prospettiva, i lavoratori subordinati e i datori di lavoro riservandoci di ritornare sul tema a tempo debito.
Il quadro di seguito esposto è riferito alla riforma che entra in vigore dal 01.01.2008. Fino a tale data rimangono in vigore, salvo poche eccezioni che non riguardano la presente trattazione, le attuali disposizioni.
Precisiamo che la legge di riforma della previdenza complementare non modifica le norme di riferimento per la maturazione del Trattamento di Fine Rapporto.
Destinatari
Alle forme pensionistiche complementari possono aderire:
Ø i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati;
Ø i lavoratori autonomi e liberi professionisti;
Ø i soci di cooperative.
Occorre innanzitutto precisare che l’adesione ai fondi di previdenza complementare è libera e volontaria (art. 1 c. 2)
Il lavoratore può quindi decidere se aderire o meno ad un fondo di previdenza complementare.
Contribuzione
La contribuzione al fondo è rappresentata:
Ø dai contributi a carico del lavoratore;
Ø dai contributi a carico del datore di lavoro;
Ø dal T.F.R. maturando conferito dal lavoratore.
La contribuzione a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, la cui entità minima è normalmente stabilita dalla contrattazione collettiva, viene versata al fondo, a cura del datore di lavoro, successivamente all’adesione del lavoratore.
Per quanto riguarda il T.F.R. maturando occorre precisare quanto segue:
a) il conferimento potrà avvenire, con modalità tacita o esplicita, con cadenza almeno annuale;
b) nell’uno e nell’altro caso, verrà trasferito al fondo di previdenza complementare solo il T.F.R. che il lavoratore maturerà a partire dal 01.01.2008 o a partire dalla data successiva nella quale il lavoratore ha deciso di aderire al fondo;
c) il conferimento del T.F.R. al fondo non comporta automaticamente l’obbligo di versare anche la normale contribuzione.
Modalità di adesione/conferimento
Per quanto riguarda le modalità di adesione ai fondi di previdenza complementare al momento occorre fare riferimento alle disposizioni e ai regolamenti attualmente in atto.
Ricordiamo infatti che la previdenza complementare è già regolata dal D.Lgs. n. 124/1993 e dalla maggior parte della contrattazione collettiva e che risultano costituiti e attivi già molti fondi.
Anche successivamente al 1 gennaio 2008 i lavoratori potranno continuare ad aderire ai fondi di previdenza complementare, in base ai regolamenti che saranno in vigore, versando la contribuzione a proprio carico e a carico del datore di lavoro nelle misure minime previste dalla contrattazione collettiva o in misura superiore.
A tale proposito si ricorda che i lavoratori possono decidere di versare una contribuzione a proprio carico in misura superiore rispetto a quella minima prevista dalla contrattazione collettiva.
Diversa è la disciplina del conferimento del T.F.R.
A partire dal 1 gennaio 2008, ogni lavoratore avrà 6 mesi di tempo per decidere se conferire o meno il T.F.R. maturando ai fondi di previdenza.
Le comunicazione poste a carico dei datori di lavoro
La norma in esame prevede che i datori di lavoro, entro il 31.12.2007, forniscano ai lavoratori adeguate informazioni sulle scelte possibili.
Inoltre, 30 giorni prima della scadenza del termine assegnato ai lavoratori per effettuare l’opzione, il datore di lavoro comunicherà ai lavoratori che non avessero esercitato alcuna scelta, a quale fondo sarà destinato il loro T.F.R..
Nel caso di vigenza di un accordo aziendale che regola la previdenza complementare e in assenza di scelta da parte del lavoratore, la nuova disciplina prevede che il datore di lavoro notifichi tale accordo ai lavoratori in modo diretto e personale.
Occorre infatti precisare che, entro il 30.06.2008, i lavoratori dovranno comunicare al proprio datore di lavoro il fondo al quale intendono eventualmente conferire il T.F.R. maturando in quanto, in assenza di scelta esplicita, il T.F.R. verrà destinato:
1. al fondo pensione collettivo previsto dalla contrattazione collettiva applicabile;
2. in caso di presenza di più forme di previdenza, il T.F.R. verrà destinato al fondo cui risulta iscritto il maggior numero di lavoratori;
3. nel caso in cui non siano applicabili i punti 1 e 2 che precedono, il T.F.R. verrà destinato al fondo di previdenza complementare (transitorio) che verrà istituito presso l’INPS.
Ribadiamo quindi che, entro la scadenza del 30.06.2008 (per i nuovi assunti a partire dal 01.01.2008 entro 6 mesi dalla data di assunzione) i dipendenti che non intendono conferire il proprio T.F.R. ad un fondo di previdenza dovranno comunicarlo per iscritto al proprio datore di lavoro.
È quindi opportuno che il datore di lavoro si munisca in ogni caso di una dichiarazione con la quale ciascun lavoratore indica il fondo al quale intende conferire il T.F.R. oppure dichiara espressamente di voler mantenere il fondo in azienda.
Rispetto al conferimento del T.F.R. maturando quindi possiamo riepilogare le seguenti ipotesi:
Dipendenti assunti prima del 01 gennaio 2008 | Entro il 30.06.2008 possono decidere a quale fondo conferire il T.F.R. maturando |
Dipendenti già iscritti ad un fondo pensione chiuso dove affluisce già una parte del T.F.R. | Possono decidere se versare tutto il T.F.R. o se continuare a versarne solo una parte |
Dipendenti assunti dal 01.01.2008 | Hanno sei mesi di tempo, dalla data di assunzione, per decidere se conferire o meno il T.F.R. ai fondi pensione. |
In ogni caso i dipendenti che decidono di mantenere il T.F.R. presso il datore di lavoro possono successivamente modificare la scelta decidendo di conferire il T.F.R. al fondo pensione.
I datori di lavoro dovranno informare ogni nuovo assunto sulle possibilità di scelta rispetto alla previdenza complementare.
Una disciplina specifica è stata disposta per i soggetti con prima iscrizione a forme di previdenza obbligatoria (si badi bene non a fondi di previdenza complementare) prima del 28.04.1993.
Si tratta di soggetti che, avendo esercitato attività di lavoro dipendente o autonomo prima del 28.04.1993, hanno versato i contributi obbligatori all’INPS o ad altro ente previdenziale.
Se già iscritti a forme di previdenza complementare al 01.01.2008, avranno sei mesi di tempo per decidere se continuare a versare al fondo di previdenza complementare parte del T.F.R. o se conferirlo totalmente.
Non esprimendo alcuna scelta, tutto il T.F.R. maturando verrà destinato al fondo di previdenza cui è iscritto il lavoratore.
Se non iscritti a fondi di previdenza complementare al 01.01.2008, avranno 6 mesi di tempo per decidere se conferire al fondo di previdenza complementare il T.F.R. maturando nella misura prevista dal contratto collettivo, ferma restando la possibilità di incrementare, in un secondo momento, le quote da conferire.
In assenza di scelte, il datore di lavoro conferirà il T.F.R. maturando al fondo di previdenza con le stesse modalità tacite sopra descritte.
Aspetti fiscali della contribuzione
Il T.F.R. conferito ai fondi non sconta alcuna tassazione al momento del conferimento ma saranno tassati la rendita o il capitale, maturati a fronte di tutta la contribuzione versata al fondo, al momento della riscossione.
La contribuzione (diversa e ulteriore rispetto alle quote di T.F.R.) versata al fondo di previdenza, è deducibile nei limiti di Euro 5.164,57 annui.
Per i lavoratori di prima occupazione, la quota di deduzione non fruita nel primo quinquennio (in quanto la retribuzione cui è commisurata la contribuzione si presume più bassa all’inizio della carriera) potrà essere posta in deduzione nei 15 anni successivi, nei limiti di Euro 2.582,29 annui ulteriori rispetto alla deduzione di Euro 5.164,57.
Esempio
Un lavoratore versa, nei primi 5 anni di lavoro, Euro 2.000,00 annui di contribuzione al fondo di previdenza complementare che deduce integralmente dal reddito.
In questo modo, per ciascun anno, non ha dedotto la differenza tra Euro 5.164,57 (limite massimo deducibile) e Euro 2.000,00 (importo dedotto); in pratica ha un totale di quote non dedotte pari a Euro 15.837,85.
Tale importo (15.837,85) potrà essere posto in deduzione, nei 15 anni successivi ai primi cinque di lavoro, nei limiti di Euro 2.582,29 annui in aggiunta alla deduzione di Euro 5.164,57.
È previsto che il lavoratore possa versare ai fondi di previdenza contribuzione anche a favore dei familiari a carico. In tal caso, per ogni familiare, spetta la deduzione di Euro 5.164,57, eventualmente diminuita di quanto già dedotto autonomamente dal familiare stesso.
Prestazioni
Il nuovo regime prevede l’erogazione della rendita al momento della maturazione del diritto alla pensione liquidata dalla previdenza obbligatoria qualora il lavoratore abbia maturato almeno 5 anni di contribuzione.
È prevista una deroga in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
In tal caso la prestazione può essere anticipata fino ad un massimo di 5 anni rispetto alla normale decorrenza.
È prevista anche l’erogazione del montante maturato in forma capitale in misura non superiore al 50%, fermo restando l’erogazione della quota rimanente in forma di rendita.
L’erogazione potrà avvenire totalmente in forma capitale nell’ipotesi residuale in cui, la rendita che si otterrebbe dalla conversione di almeno il 70% del montante finale, risulti essere inferiore all’assegno sociale.
E’ prevista anche l’erogazione di anticipazioni:
Ø in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75% per spese sanitarie sostenute a seguito di situazioni gravissime riferite a sé, al coniuge o ai figli;
Ø dopo 8 anni di contribuzione per un importo non superiore al 75% per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la ristrutturazione della prima casa;
Ø dopo 8 anni di iscrizione per un importo non superiore al 30% per ulteriori esigenze degli aderenti.
Trattamento fiscale delle prestazioni
Dal primo gennaio 2008, per le prestazioni maturate a partire da tale data, si avrà il seguente trattamento fiscale sia per le erogazioni in forma di rendita che per le erogazioni in forma capitale.
La parte imponibile è rappresentata dall’ammontare complessivamente erogato al netto dei rendimenti già assoggettati ad imposta in ragione dell’11%.
L’imponibile, come sopra individuato, viene assoggettato all’imposta del 15%.
Tale aliquota, già di per se conveniente rispetto all’attuale livello di tassazione, sarà ridotta ulteriormente in misura pari allo 0,30% per ogni anno di versamento al fondo di previdenza complementare successivo al quindicesimo; tale riduzione non potrà superare i 6 punti percentuali.
Pertanto, un lavoratore che versa al fondo per 35 anni, sconterà sulla rendita o sul capitale riscosso (per l’ammontare accantonato al netto dei rendimenti già tassati in ragione dell’11%) l’aliquota del 9%.
Le agevolazioni per le imprese e per i datori di lavoro
L’art. 10 del decreto in esame dispone le “misure compensative per le imprese”.
In realtà sarebbe necessario un chiarimento ministeriale rispetto agli effettivi destinatari dei benefici in quanto nel comma 1 si parla di “imprese” mentre nel comma 2 si parla di “datori di lavoro”.
Comunque il comma 1 del decreto dispone, a favore delle imprese, la deducibilità dal reddito di un importo pari al 4 per cento dell’ammontare del T.F.R. annualmente destinato ai fondi di previdenza; tale percentuale è elevata al 6 per cento per le imprese con meno di 50 addetti.
Il comma 2 dispone, a favore dei datori di lavoro, l’esonero dal versamento del contributo dovuto al fondo di garanzia del T.F.R. nella stessa percentuale di T.F.R. maturando conferito alle forme pensionistiche complementari rispetto al T.F.R. complessivamente maturato. Pertanto, a fronte di un conferimento al fondo di previdenza di un importo di T.F.R. pari al 50% del fondo maturato, il datore di lavoro sarà esonerato dal versamento del 50% di contributo dovuto al fondo garanzia.
Ricordiamo che tale contributo è pari allo 0,20% della retribuzione lorda.
Inoltre il DL 30 settembre 2005 n. 2003, convertito in L. n. 248 del 2 dicembre 2005, aveva disposto la progressiva riduzione dei contributi dovuti alla gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti a decorrere dal 2006.
In seguito alla proroga dell’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, la legge finanziaria 2006 ha modificato tale scaletta; riportiamo quindi la versione prevista dalla legge finanziaria.
Anno | Punti percentuali di riduzione |
2008 | 0,19 |
2009 | 0,21 |
2010 | 0,23 |
2011 | 0,25 |
2012 | 0,26 |
2013 | 0.27 |
Dal 2014 | 0,28 |
Anche questa agevolazione dovrà essere rapportata alla percentuali di T.F.R. maturando destinato ai fondi di previdenza complementare rispetto al T.F.R. maturato.