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STUDIO ASSOCIATO PERUZZI TRIGGIANI DANI
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Tel. 0571 994128

 
 
CIRCOLARE BIMESTRALE N. 1 DEL 18/01/2006

SOMMARIO
- CIRCOLARE BIMESTRALE N. 1 DEL 18/01/2006
- LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
- SCADENZA DELLA DETRAZIONE TRANSITORIA SUL TFR
- IL MODELLO UNICO 2006
- NUOVO TASSO UFFICIALE DI RENDIMENTO
- DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA "DURC"
- IL PROSPETTO INFORMATIVO PER IL COLLOCAMENTO DEI DISABILI
- VARIANO LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DOVUTE ALLA GESTIONE SEPARATA
- VARIAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE ENASARCO
- LA GIURISPRUDENZA
- SCADENZARIO LAVORO GENNAIO 2006 FEBBRAIO 2006 E PRIMI GIORNI DI MARZO 2006
 

CIRCOLARE BIMESTRALE N. 1 DEL 18/01/2006


Clicca sul logo qui sopra per scaricare la circolare nel formato Pdf

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con D.Lgs. n. 252 del 13.12.2005 è stata modificata la disciplina relativa alla previdenza complementare.

La riforma era particolarmente attesa in quanto è stata spesso annunciata come un provvedimento finalizzato a sottrarre indiscriminatamente il T.F.R. alla disponibilità del lavoratore e del datore di lavoro.

A tale proposito devono essere fugate tutte le preoccupazioni in quanto la nuova disciplina entrerà in vigore dal 1 gennaio 2008 e si fonda sulla libertà di adesione da parte del lavoratore.

Per le piccole e medie imprese che non hanno accesso al credito agevolato, l’entrata in vigore è addirittura posticipata al 1 gennaio 2009.

Il provvedimento, che trae origine dalla legge delega n. 243 del 23.08.2004, modifica sostanzialmente il D.Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993.

Il posticipo dell’entrata in vigore della riforma lascia pensare a possibili modifiche del testo recentemente varato.

Riteniamo pertanto utile dare solo una breve sintesi degli aspetti che maggiormente interesseranno, in prospettiva, i lavoratori subordinati e i datori di lavoro riservandoci di ritornare sul tema a tempo debito.

Il quadro di seguito esposto è riferito alla riforma che entra in vigore dal 01.01.2008. Fino a tale data rimangono in vigore, salvo poche eccezioni che non riguardano la presente trattazione, le attuali disposizioni.

Precisiamo che la legge di riforma della previdenza complementare non modifica le norme di riferimento per la maturazione del Trattamento di Fine Rapporto.

Destinatari

Alle forme pensionistiche complementari possono aderire:

Ø      i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati;

Ø      i lavoratori autonomi e liberi professionisti;

Ø      i soci di cooperative.

Occorre innanzitutto precisare che l’adesione ai fondi di previdenza complementare è libera e volontaria (art. 1 c. 2)

Il lavoratore può quindi decidere se aderire o meno ad un fondo di previdenza complementare.

Contribuzione

La contribuzione al fondo è rappresentata:

Ø      dai contributi a carico del lavoratore;

Ø      dai contributi a carico del datore di lavoro;

Ø      dal T.F.R. maturando conferito dal lavoratore.

La contribuzione a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, la cui entità minima è normalmente stabilita dalla contrattazione collettiva, viene versata al fondo, a cura del datore di lavoro, successivamente all’adesione del lavoratore.

Per quanto riguarda il T.F.R. maturando occorre precisare quanto segue:

a)      il conferimento potrà avvenire, con modalità tacita o esplicita, con cadenza almeno annuale;

b)      nell’uno e nell’altro caso, verrà trasferito al fondo di previdenza complementare solo il T.F.R. che il lavoratore maturerà a partire dal 01.01.2008 o a partire dalla data successiva nella quale il lavoratore ha deciso di aderire al fondo;

c)      il conferimento del T.F.R. al fondo non comporta automaticamente l’obbligo di versare anche la normale contribuzione.

Modalità di adesione/conferimento

Per quanto riguarda le modalità di adesione ai fondi di previdenza complementare al momento occorre fare riferimento alle disposizioni e ai regolamenti attualmente in atto.

Ricordiamo infatti che la previdenza complementare è già regolata dal D.Lgs. n. 124/1993 e dalla maggior parte della contrattazione collettiva e che risultano costituiti e attivi già molti fondi.

Anche successivamente al 1 gennaio 2008 i lavoratori potranno continuare ad aderire ai fondi di previdenza complementare, in base ai regolamenti che saranno in vigore, versando la contribuzione a proprio carico e a carico del datore di lavoro nelle misure minime previste dalla contrattazione collettiva o in misura superiore.

A tale proposito si ricorda che i lavoratori possono decidere di versare una contribuzione a proprio carico in misura superiore rispetto a quella minima prevista dalla contrattazione collettiva.

Diversa è la disciplina del conferimento del T.F.R.

A partire dal 1 gennaio 2008, ogni lavoratore avrà 6 mesi di tempo per decidere se conferire o meno il T.F.R. maturando ai fondi di previdenza.

Le comunicazione poste a carico dei datori di lavoro

La norma in esame prevede che i datori di lavoro, entro il 31.12.2007, forniscano ai lavoratori adeguate informazioni sulle scelte possibili.

Inoltre, 30 giorni prima della scadenza del termine assegnato ai lavoratori per effettuare l’opzione, il datore di lavoro comunicherà ai lavoratori che non avessero esercitato alcuna scelta, a quale fondo sarà destinato il loro T.F.R..

Nel caso di vigenza di un accordo aziendale che regola la previdenza complementare e in assenza di scelta da parte del lavoratore, la nuova disciplina prevede che il datore di lavoro notifichi tale accordo ai lavoratori in modo diretto e personale.

Occorre infatti precisare che, entro il 30.06.2008, i lavoratori dovranno comunicare al proprio datore di lavoro il fondo al quale intendono eventualmente conferire il T.F.R. maturando in quanto, in assenza di scelta esplicita, il T.F.R. verrà destinato:

1.      al fondo pensione collettivo previsto dalla contrattazione collettiva applicabile;

2.      in caso di presenza di più forme di previdenza, il T.F.R. verrà destinato al fondo cui risulta iscritto il maggior numero di lavoratori;

3.      nel caso in cui non siano applicabili i punti 1 e 2 che precedono, il T.F.R. verrà destinato al fondo di previdenza complementare (transitorio) che verrà istituito presso l’INPS.

Ribadiamo quindi che, entro la scadenza del 30.06.2008 (per i nuovi assunti a partire dal 01.01.2008 entro 6 mesi dalla data di assunzione) i dipendenti che non intendono conferire il proprio T.F.R. ad un fondo di previdenza dovranno comunicarlo per iscritto al proprio datore di lavoro.

È quindi opportuno che il datore di lavoro si munisca in ogni caso di una dichiarazione con la quale ciascun lavoratore indica il fondo al quale intende conferire il T.F.R. oppure dichiara espressamente di voler mantenere il fondo in azienda.

Rispetto al conferimento del T.F.R. maturando quindi possiamo riepilogare le seguenti ipotesi:

Dipendenti assunti prima del 01 gennaio 2008

Entro il 30.06.2008 possono decidere a quale fondo conferire il T.F.R. maturando

Dipendenti già iscritti ad un fondo pensione chiuso dove affluisce già una parte del T.F.R.

Possono decidere se versare tutto il T.F.R. o se continuare a versarne solo una parte

Dipendenti assunti dal 01.01.2008

Hanno sei mesi di tempo, dalla data di assunzione, per decidere se conferire o meno il T.F.R. ai fondi pensione.

In ogni caso i dipendenti che decidono di mantenere il T.F.R. presso il datore di lavoro possono successivamente modificare la scelta decidendo di conferire il T.F.R. al fondo pensione.

I datori di lavoro dovranno informare ogni nuovo assunto sulle possibilità di scelta rispetto alla previdenza complementare.

Una disciplina specifica è stata disposta per i soggetti con prima iscrizione a forme di previdenza obbligatoria (si badi bene non a fondi di previdenza complementare) prima del 28.04.1993.

Si tratta di soggetti che, avendo esercitato attività di lavoro dipendente o autonomo prima del 28.04.1993, hanno versato i contributi obbligatori all’INPS o ad altro ente previdenziale.

Se già iscritti a forme di previdenza complementare al 01.01.2008, avranno sei mesi di tempo per decidere se continuare a versare al fondo di previdenza complementare parte del T.F.R. o se conferirlo totalmente.

Non esprimendo alcuna scelta, tutto il T.F.R. maturando verrà destinato al fondo di previdenza cui è iscritto il lavoratore.

Se non iscritti a fondi di previdenza complementare al 01.01.2008, avranno 6 mesi di tempo per decidere se conferire al fondo di previdenza complementare il T.F.R. maturando nella misura prevista dal contratto collettivo, ferma restando la possibilità di incrementare, in un secondo momento, le quote da conferire.

In assenza di scelte, il datore di lavoro conferirà il T.F.R. maturando al fondo di previdenza con le stesse modalità tacite sopra descritte.

Aspetti fiscali della contribuzione

Il T.F.R. conferito ai fondi non sconta alcuna tassazione al momento del conferimento ma saranno tassati la rendita o il capitale, maturati a fronte di tutta la contribuzione versata al fondo, al momento della riscossione.

La contribuzione (diversa e ulteriore rispetto alle quote di T.F.R.) versata al fondo di previdenza, è deducibile nei limiti di Euro 5.164,57 annui.

Per i lavoratori di prima occupazione, la quota di deduzione non fruita nel primo quinquennio (in quanto la retribuzione cui è commisurata la contribuzione si presume più bassa all’inizio della carriera) potrà essere posta in deduzione nei 15 anni successivi, nei limiti di Euro 2.582,29 annui ulteriori rispetto alla deduzione di Euro 5.164,57.

 

Esempio

Un lavoratore versa, nei primi 5 anni di lavoro, Euro 2.000,00 annui di contribuzione al fondo di previdenza complementare che deduce integralmente dal reddito.

In questo modo, per ciascun anno, non ha dedotto la differenza tra Euro 5.164,57 (limite massimo deducibile) e Euro 2.000,00 (importo dedotto); in pratica ha un totale di quote non dedotte pari a Euro 15.837,85.

Tale importo (15.837,85) potrà essere posto in deduzione, nei 15 anni successivi ai primi cinque di lavoro, nei limiti di Euro 2.582,29 annui in aggiunta alla deduzione di Euro 5.164,57.

È previsto che il lavoratore possa versare ai fondi di previdenza contribuzione anche a favore dei familiari a carico. In tal caso, per ogni familiare, spetta la deduzione di Euro 5.164,57, eventualmente diminuita di quanto già dedotto autonomamente dal familiare stesso.

Prestazioni

Il nuovo regime prevede l’erogazione della rendita al momento della maturazione del diritto alla pensione liquidata dalla previdenza obbligatoria qualora il lavoratore abbia maturato almeno 5 anni di contribuzione.

È prevista una deroga in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

In tal caso la prestazione può essere anticipata fino ad un massimo di 5 anni rispetto alla normale decorrenza.

È prevista anche l’erogazione del montante maturato in forma capitale in misura non superiore al 50%, fermo restando l’erogazione della quota rimanente in forma di rendita.

L’erogazione potrà avvenire totalmente in forma capitale nell’ipotesi residuale in cui, la rendita che si otterrebbe dalla conversione di almeno il 70% del montante finale, risulti essere inferiore all’assegno sociale.

E’ prevista anche l’erogazione di anticipazioni:

Ø      in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75% per spese sanitarie sostenute a seguito di situazioni gravissime riferite a sé, al coniuge o ai figli;

Ø      dopo 8 anni di contribuzione per un importo non superiore al 75% per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la ristrutturazione della prima casa;

Ø      dopo 8 anni di iscrizione per un importo non superiore al 30% per ulteriori esigenze degli aderenti.

Trattamento fiscale delle prestazioni

Dal primo gennaio 2008, per le prestazioni maturate a partire da tale data, si avrà il seguente trattamento fiscale sia per le erogazioni in forma di rendita che per le erogazioni in forma capitale.

La parte imponibile è rappresentata dall’ammontare complessivamente erogato al netto dei rendimenti già assoggettati ad imposta in ragione dell’11%.

L’imponibile, come sopra individuato, viene assoggettato all’imposta del 15%.

Tale aliquota, già di per se conveniente rispetto all’attuale livello di tassazione, sarà ridotta ulteriormente in misura pari allo 0,30% per ogni anno di versamento al fondo di previdenza complementare successivo al quindicesimo; tale riduzione non potrà superare i 6 punti percentuali.

Pertanto, un lavoratore che versa al fondo per 35 anni, sconterà sulla rendita o sul capitale riscosso (per l’ammontare accantonato al netto dei rendimenti già tassati in ragione dell’11%) l’aliquota del 9%.

Le agevolazioni per le imprese e per i datori di lavoro

L’art. 10 del decreto in esame dispone le “misure compensative per le imprese”.

In realtà sarebbe necessario un chiarimento ministeriale rispetto agli effettivi destinatari dei benefici in quanto nel comma 1 si parla di “imprese” mentre nel comma 2 si parla di “datori di lavoro”.

Comunque il comma 1 del decreto dispone, a favore delle imprese, la deducibilità dal reddito di un importo pari al 4 per cento dell’ammontare del T.F.R. annualmente destinato ai fondi di previdenza; tale percentuale è elevata al 6 per cento per le imprese con meno di 50 addetti.

Il comma 2 dispone, a favore dei datori di lavoro, l’esonero dal versamento del contributo dovuto al fondo di garanzia del T.F.R. nella stessa percentuale di T.F.R. maturando conferito alle forme pensionistiche complementari rispetto al T.F.R. complessivamente maturato. Pertanto, a fronte di un conferimento al fondo di previdenza di un importo di T.F.R. pari al 50% del fondo maturato, il datore di lavoro sarà esonerato dal versamento del 50% di contributo dovuto al fondo garanzia.

Ricordiamo che tale contributo è pari allo 0,20% della retribuzione lorda.

Inoltre il DL 30 settembre 2005 n. 2003, convertito in L. n. 248 del 2 dicembre 2005, aveva disposto la progressiva riduzione dei contributi dovuti alla gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti a decorrere dal 2006.

In seguito alla proroga dell’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, la legge finanziaria 2006 ha modificato tale scaletta; riportiamo quindi la versione prevista dalla legge finanziaria.

Anno

Punti percentuali di riduzione

2008

0,19

2009

0,21

2010

0,23

2011

0,25

2012

0,26

2013

0.27

Dal 2014

0,28

Anche questa agevolazione dovrà essere rapportata alla percentuali di T.F.R. maturando destinato ai fondi di previdenza complementare rispetto al T.F.R. maturato.

SCADENZA DELLA DETRAZIONE TRANSITORIA SUL TFR

La riforma della tassazione del T.F.R. ha abolito, con riferimento al T.F.R. maturato dal 1 gennaio 2001, il sistema delle deduzioni della base imponibile, che rimane in vigore per i trattamenti maturati fino al 31.12.2000.

Sulle quote maturate dal 2001, l’imposta si calcola sull’intero trattamento maturato, senza applicare le deduzioni, ma applicando le seguenti detrazioni di imposta:

Detrazione a regime

L’art. 19 comma 1 ter del TUIR, dispone una detrazione di Euro 61,97 annui, eventualmente proporzionalmente ridotta per i periodi di lavoro a tempo parziale, da riconoscere quando il TFR si riferisce a rapporti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva non superiore a 2 anni.

La detrazione va ragguagliata ai periodi di maturazione del T.F.R..

Eventuali periodi di sospensione del rapporto che ne prorogano la durata oltre i due anni (infortunio, malattia, gravidanza, puerperio) non fanno venir meno il diritto a tale detrazione.

Detrazione transitoria

L’art. 11 c. 5 del D.Lgs. n. 47/2000, ha introdotto una detrazione transitoria, ulteriore rispetto a quella di cui al punto precedente, sempre di Euro 61,97 annui ragguagliabile alla eventuale percentuale di lavoro a tempo parziale e ai periodi di maturazione del T.F.R..

Tale detrazione è stata però disposta solo in via transitoria e risulta applicabile esclusivamente all’imposta determinata sul T.F.R. maturato a partire dal 2001 e con riferimento ai rapporti di lavoro cessati a partire dal 01.01.2001 e fino alla data di entrata in vigore della riforma del T.F.R. (mai intervenuta) e comunque ai rapporti di lavoro cessati non oltre il 31.12.2005.

Pertanto, per i rapporti di lavoro che cesseranno a partire dal 01.01.2006, in occasione della tassazione del relativo T.F.R., ancorché maturato nei periodi precedenti, non sarà più applicabile la succitata detrazione.

Continuerà invece a trovare applicazione la detrazione a regime prevista esclusivamente per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore ai due anni.

E’ opinione di chi scrive, ma a tale proposito sarebbe opportuno un chiarimento ministeriale, che sui T.F.R. liquidati successivamente al 31.12.2005 ma riferiti a rapporti di lavoro cessati fino a tale data, possa essere comunque riconosciuta la detrazione transitoria.

IL MODELLO UNICO 2006

Con provvedimento del 25 novembre 2005 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello “CUD 2006”, che i sostituti di imposta dovranno utilizzare per certificare i redditi di lavoro dipendente e assimilato, le pensioni e le indennità di fine rapporto erogate nell’anno 2005.

Si ricorda che la certificazione dovrà essere consegnata dai sostituti di imposta ai percipienti entro il 15 marzo 2006 o entro 12 giorni dalla richiesta, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno 2006.

Il modello risulta sostanzialmente modificato soprattutto nella parte previdenziale in quanto non è più necessario fornire il dettaglio dei dati contributivi posto che, dal gennaio 2005, l’INPS riceve mensilmente il flusso di dati previdenziali tramite E-mens.

La parte fiscale risulta modificata anche, ma non solo, per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di deduzioni che sostituiscono le vecchie detrazioni per familiari a carico.

Rispetto allo scorso anno risulta modificata la codifica delle annotazioni che saranno esposte con caratteri alfabetici. A tale proposito si precisa che le eventuali annotazioni aggiuntive rispetto a quelle codificate nelle istruzioni, andranno esposte senza codice.

Per i lavoratori cessati nel corso del 2005, ai quali è già stato consegnato il modello CUD provvisorio, si ritiene che si debba comunque procedere alla ristampa dello stesso sul nuovo tracciato.

NUOVO TASSO UFFICIALE DI RENDIMENTO

Con effetto dal 1 dicembre 2005 varia il Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) che passa dal 2,00 per cento al 2,25 per cento.

Ricordiamo che il T.U.R. è la base di riferimento per il calcolo degli interessi di differimento e dilazione dei debiti contributivi che vengono determinati in ragione di un tasso pari al TUR maggiorato di 6 punti.

Il mancato o tardato pagamento dei contributi, rilevabile dalle scritture contabili, comporta il pagamento di una sanzione civile determinata in base al tasso pari al T.U.R. maggiorato di 5,5 punti.

Il valore del T.U.R. si riflette anche sul benefit conseguente la concessione di prestiti ai dipendenti qualora il datore di lavoro richieda al lavoratore, un tasso di interesse inferiore al T.U.R..

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi dispone infatti che, in tali casi, si configura un benefit pari al 50 per cento della differenza tra il T.U.R. in vigore al momento della concessione del prestito ed il minor tasso applicato dal datore di lavoro.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA "DURC"

Dal 1 gennaio 2006, il DURC diventa obbligatorio e deve essere esibito:

1. per la partecipazione ad appalti di lavori pubblici, appalto di forniture, di servizi e gestione di servizi pubblici in convenzione o concessione;

2. per il lavori privati in edilizia (prima dell’inizio dei lavoro oggetto della concessione edilizia DIA);

3. per il rilascio dell’attestazione da parte delle SOA (società autorizzate alla certificazione di particolari requisiti richiesti ai soggetti partecipanti a lavori pubblici superiori ad una certa entità) dell’iscrizione all’albo dei fornitori nonché in tutti i casi in cui sia necessario ai fini dell’assegnazione di agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni;

4. nei lavori di edilizia privata per il rilascio della concessione edilizia o per la denuncia d’inizio attività.

La richiesta può essere inoltrata dai soggetti interessati o dagli intermediari (consulenti del lavoro, associazioni di categoria) delegati, oppure dalle amministrazioni pubbliche e/o enti privati a rilevanza pubblica appaltanti, nonché dalle SOA.

Può essere richiesto per via telematica accedendo ai seguenti siti:

a) www.sportellounicoprevidenziale.it;

b) www.inail.it;

c) www.inps.it;

d) al sito delle casse edili.

La richiesta può essere presentata anche su modello cartaceo.

Con la richiesta telematica l’ente ricevente individua l’ente competente al rilascio rappresentato dalle Casse edili, nei lavori edili pubblici e privati, dall’INPS e dall’INAIL negli altri casi.

Il DURC viene comunque rilasciato, almeno per il momento, su modello cartaceo entro 30 giorni.

Con nota del 5 dicembre 2005 il Ministero del Lavoro ha precisato che i lavoratori autonomi privi di dipendenti non sono tenuti a presentare il DURC in quanto per tali soggetti è richiesta la verifica dell’idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da affidare.

In una recente risposta ad un interpello n. 3144/2005, il Ministero del lavoro ha tra l’altro precisato che il DURC va richiesto per tutte le imprese che eseguono lavori edili indicati nel D.Lgs. n. 494/1996.

Pertanto anche impiantisti, falegnami, ecc… che eseguono lavori edili soggetti al rilascio della concessione edilizia, devono munirsi del documento di regolarità contributiva che verrà rilasciato dalla Cassa edile, qualora la ditta sia inquadrata nel settore edile; in caso contrario verrà rilasciato dall’INPS e dall’INAIL.

IL PROSPETTO INFORMATIVO PER IL COLLOCAMENTO DEI DISABILI

La legge n. 68/1999 ed il relativo regolamento emanato con D.M. del 22 novembre 1999, regolano la disciplina del collocamento dei disabili e dispongono che, i datori di lavoro soggetti all’obbligo, inviino annualmente al Centro per l’Impiego competente per territorio, entro il 31 gennaio, un prospetto informativo con l’indicazione dei lavoratori occupati.

Sono interessati a tale adempimento, i datori di lavoro che occupano più di 14 dipendenti e devono riservare:

·          n. 1 posto se occupano da 15 a 35 dipendenti;

·          n. 2 posti se occupano da 36 a 50 dipendenti;

·          il 7% calcolato sui lavoratori computabili in servizio, se occupano più di 50 dipendenti.

Si precisa che ai fini della legge in esame non sono computabili:

·          i lavoratori con contratto a termine di durata non superiore a 9 mesi;

·          i dirigenti;

·          i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;

·          i lavoratori assunti con contratto di apprendistato;

·          i lavoratori assunti con contratto di reinserimento;

·          i lavoratori interinali presenti in azienda;

·          i lavoranti a domicilio;

·          i lavoratori assunti per attività da svolgere all’estero.

Sul prospetto si può, ed è opportuno, riportare espressa richiesta di avviamento per i posti scoperti.

Nello stesso modulo è possibile ed è opportuno, qualora la ditta abbia delle scoperture, richiedere l’attivazione della procedura per la stipula delle convenzioni di cui all’art. 11 della legge n. 68/1999.

Vale la pena di ricordare che, i datori di lavoro che superano la soglia dei 14 dipendenti in corso d’anno, devono inviare il prospetto richiedendo l’avviamento di un disabile, entro 60 giorni dal superamento del limite occupazionale.

Identica disciplina vale anche per i datori di lavoro che, in seguito a nuove assunzioni, sono soggetti a riservare ulteriori posti a persone disabili.

VARIANO LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DOVUTE ALLA GESTIONE SEPARATA

Dal 1 gennaio 2006 l’aliquota contributiva dovuta sui compensi corrisposti a soggetti iscritti alla gestione separata, privi di altre forme di contribuzione obbligatoria, assume i seguenti valori.

Categoria

Contributo percentuale

Collaboratori coordinati e continuativi e a progetto nonché venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali (sulla quota di compenso che eccede i 5.000,00 Euro) – sui compensi rientranti nella prima fascia di retribuzione pensionabile

18,20%

Collaboratori coordinati e continuativi e a progetto nonché venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali (sulla quota di compenso che eccede i 5.000,00 Euro) – sui compensi eccedenti la  prima fascia di retribuzione pensionabile

19,20

Associati in partecipazione per i compensi rientranti nella prima fascia di retribuzione pensionabile (1)

17,70%

Associati in partecipazione per i compensi eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile (1)

18,70%

Per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, le aliquote devono essere maggiorate dello 0,50%.

VARIAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE ENASARCO

Come previsto dal regolamento adottato dall’Ente nell’anno 2004, dal 1° gennaio 2006 aumentano i contributi Enasarco, l’aliquota passa dal 13 al 13,50% ed interessa gli agenti e rappresentanti che operano in forma individuale o come società di persone (snc., sas).

L’aumento riguarderà tuttavia le provvigioni che matureranno dal 2006 mentre su quelle maturate fino al 31 dicembre 2005 continuerà ad applicarsi la vecchia aliquota contributiva del 13% ancorché le stessa vengano fatturate o pagate nel 2006.

Le nuove percentuali sono così determinate:

Decorrenza

Aliquota

Dal

Al

01.01.2004

31.12.2004

12,50%

di cui 1% destinato al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà e la restante parte destinata al calcolo per l’erogazione delle pensioni di vecchiaia, inabilità e invalidità;

01.01.2005

31.12.2005

13,00%

01.01.2006

---

13,50%

Sulle fatture relative alle provvigioni 2006 dovrà dunque essere evidenziata la trattenuta Enasarco del 6,75 (50% del 13,5%) relativa alla quota a carico dell’agente.

Come noto la quota di contribuzione (6,75%) trattenuta all’agente dalla casa mandante, dovrà essere versata con l’altra quota del medesimo importo (6,75%) a carico del preponente, il versamento deve essere effettuato entro il 20 maggio, 20 agosto, 20 novembre e 20 febbraio con riferimento rispettivamente al 1°, 2° 3° e 4° trimestre dell’anno nel limite complessivo annuo (quota agente più quota preponente) di euro 24.548,00 nel caso di agente monomandatario e di euro 14.027,00 nel caso di incarico di agenzia ad agente plurimandatario.

Sono fissati inoltre nuovi limiti per il minimale contributivo:

1.      euro 700,00 per agente monomandatario;

2.      euro 350,00 per agente plurimandatario.

I citati importi (minimale e massimale) sono soggetti a revisione biennale, sugli stessi, al momento, non ci risultano variazioni rispetto all’anno 2005.

In caso di adeguamento al minimale contributivo l’onere è totalmente a carico del preponente.

I contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente anche se non ancora pagate. Pertanto, il riferimento trimestrale deve essere considerato per competenza (il trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni) e non per cassa, essendo ininfluente il momento del pagamento.

Ricordiamo infine che per ciascun trimestre, tutte le ditte preponenti sono tenute alla compilazione o­n-LINE della distinta di versamento contestualmente al versamento dei contributi.

LA GIURISPRUDENZA

MALATTIA – ATTIVITA’ LAVORATIVA - LICENZIAMENTO

Sentenza Corte di Cassazione sez. lavoro n. 19414 del 6 ottobre 2005

Il lavoratore che, durante un periodo di malattia, si dedichi ad altra attività lavorativa, è passibile di licenziamento per giusta causa solo qualora tale comportamento pregiudichi la guarigione con conseguente ritardo nel rientro al lavoro da parte del dipendente.

MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO E INCIDENZA SULLA RETRIBUZIONE DIFFERITA

Sentenza Corte di Cassazione sez. lavoro n. 19422 e 19425 del 6 ottobre 2005

Con le sentenze in esame la Corte di Cassazione sostiene che non esiste il principio inderogabile di o­nnicomprensività della retribuzione ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti differiti (ferie, festività, tredicesima mensilità).

Pertanto a fronte di prestazioni rese in turni periodici o in orario notturno, per le quali sono state erogate le relative indennità anche in via continuativa, gli istituti contrattuali quali ferie, festività, tredicesima, non subiranno alcuna maggiorazione.

Le maggiorazioni di cui sopra avranno incidenza sugli istituti citati solo qualora la contrattazione collettiva applicabile faccia riferimento, per la loro liquidazione, alla retribuzione normale o ordinaria o globale di fatto.

PARIFICAZIONE DELL’ASSENZA INGIUSTIFICATA A DIMISSIONI

Sentenza Corte di Cassazione sez.lavoro n. 19418 del 6 ottobre 2005

Il lavoratore che si assenti da lavoro senza giustificare l’assenza anche per un periodo prolungato, non può essere considerato dimissionario.

Nei suoi confronti si potrà soltanto agire con la procedura disciplinare prevista dall’art. 7 della L. n. 300/1970.

IL TERMINE DI PAGAMENTO DEL T.F.R.

Sentenza Tribunale di Roma 3^ sezione lav. N. 17095 del 7 ottobre 2005

Il diritto del lavoratore a percepire il Trattamento di Fine Rapporto maturato, nasce al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Questo è quanto ribadisce la sentenza in esame, ripercorrendone i riferimenti normativi, smentendo taluni pareri, del tutto infondati, in base ai quali sarebbe possibile la rateazione del T.F.R. ad iniziativa del datore di lavoro.

SCADENZARIO LAVORO GENNAIO 2006 FEBBRAIO 2006 E PRIMI GIORNI DI MARZO 2006